Art. 93 
 
 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine 
 
  1. In deroga all'articolo 21  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'  possibile  rinnovare  o
prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato  a
tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche  in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.