Art. 94 
 
                   Promozione del lavoro agricolo 
 
  1.  In  relazione  all'emergenza  epidemiologica  i  percettori  di
ammortizzatori sociali, limitatamente al  periodo  di  sospensione  a
zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonche' di
reddito di cittadinanza possono stipulare con datori  di  lavoro  del
settore agricolo contratti a  termine  non  superiori  a  30  giorni,
rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire  la  perdita  o  la
riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro  per  l'anno
2020.  Il  lavoratore  percettore  del  reddito  di  cittadinanza  e'
dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3,  comma  8,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito  con  modificazioni
dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,  con  riferimento  ai  redditi
percepiti  per  effetto  dei  contratti  di  cui  al  primo  periodo.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'  incrementata  di
57,6 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro
per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31  gennaio  1994,  n.
97, dopo le parole: "diffusione del virus COVID-19,",  sono  inserite
le seguenti: "e comunque non oltre il 31 luglio 2020,".