Art. 95 
 
Misure di sostegno alle imprese  per  la  riduzione  del  rischio  da
                    contagio nei luoghi di lavoro 
 
  1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il
contrasto della diffusione  del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di
lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14  marzo
2020, come integrato il 24  aprile  2020,  l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  promuove
interventi straordinari destinati alle  imprese,  anche  individuali,
iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane
alle imprese agricole iscritte nella sezione  speciale  del  Registro
delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro
delle  imprese,  che  hanno  introdotto   nei   luoghi   di   lavoro,
successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27,  interventi  per  la  riduzione  del  rischio  di
contagio attraverso l'acquisto di: 
    a)  apparecchiature  e  attrezzature  per   l'isolamento   o   il
distanziamento  dei  lavoratori,  compresi  i   relativi   costi   di
installazione; 
    b) dispositivi elettronici e sensoristica per  il  distanziamento
dei lavoratori; 
    c) apparecchiature  per  l'isolamento  o  il  distanziamento  dei
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto  agli  addetti  di
aziende terze fornitrici di beni e servizi; 
    d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi
e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di  lavoro
utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; 
    e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 
  2. Al finanziamento delle iniziative di cui al  presente  articolo,
fatti salvi gli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  commi  862  e
seguenti, della legge 28 dicembre 2015  n.  208,  sono  destinate  le
risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI
2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei  progetti  di
cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni. 
  3. I  contributi  per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo sono concessi  in  conformita'  a  quanto  previsto
nella Comunicazione della Commissione europea  del  19  marzo  2020-C
(2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di  Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  Covid-19",  come
modificata e integrata dalla Comunicazione della  Commissione  del  3
aprile  2020-C  (2020)  2215-final.  L'importo  massimo   concedibile
mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari  ad  euro
15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino  a  9  dipendenti,  euro
50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50  dipendenti,  euro
100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I
contributi  sono  concessi  con  procedura   automatica,   ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  4. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  incompatibili
con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto  i
medesimi costi ammissibili. 
  5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019,  pubblicato
nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre  2019,
e' revocato. 
  6. Al fine di attuare gli interventi di cui al  presente  articolo,
l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse  di  cui
al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese,  sulla  base
degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.