Art. 97 
 
Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo  di  garanzia  di
        cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 
 
  1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29  maggio  1982,  n.  297,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo la parola: "richiesta" e' soppressa  la
parola: "dell'interessato" e  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti:
"mediante accredito sul conto corrente del beneficiario"; 
    b) al secondo periodo, dopo la parola: "Il fondo"  sono  inserite
le seguenti: ", previa esibizione della contabile  di  pagamento,"  e
dopo le parole: "dei datori di lavoro" sono aggiunte le seguenti:  "e
degli eventuali condebitori solidali".