Art. 34 Sistema di registri 1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione. 2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonche' le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale. 3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di piu' impianti o di piu' operatori aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene una contabilita' separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia. 4. Il gestore di un impianto e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attivita' elencate all'allegato I, nonche' qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ha l'obbligo di presentare, all'amministratore del Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale. 5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresi', le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale. 6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonche' di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario. 7. L'amministratore del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformita' a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.