Art. 34 
 
                         Sistema di registri 
 
  1. Le quote rilasciate, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  sono
conservate nel registro dell'Unione  ai  fini  dell'esecuzione  delle
procedure relative alla gestione dei conti di deposito  aperti  nella
sezione italiana del  registro  dell'Unione,  all'assegnazione,  alla
restituzione  e  all'annullamento  delle  quote  e  ad   ogni   altra
disposizione prevista dal regolamento relativo al  funzionamento  del
registro dell'Unione. 
  2. L'ISPRA svolge  le  funzioni  di  amministratore  della  sezione
italiana  del  Registro   dell'Unione,   nonche'   le   funzioni   di
amministratore  del  Registro  nazionale,   senza   ulteriori   oneri
amministrativi. Il Registro dell'Unione e'  accessibile  al  pubblico
secondo le modalita' e nei limiti previsti dal  relativo  regolamento
unionale. 
  3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il registro
dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote  di  emissioni
possedute da ciascuna persona. Nei casi in  cui  una  stessa  persona
rivesta il ruolo di gestore di piu'  impianti  o  di  piu'  operatori
aerei amministrati dall'Italia, il registro dell'Unione contiene  una
contabilita' separata per ciascun impianto o  per  ciascun  operatore
aereo amministrato dall'Italia. 
  4. Il gestore di  un  impianto  e  l'operatore  aereo  amministrato
dall'Italia  che  esercita  le  attivita'  elencate  all'allegato  I,
nonche'  qualsiasi  persona  che  intenda  trasferire,  restituire  o
cancellare quote, ha l'obbligo di presentare, all'amministratore  del
Registro dell'Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secondo  le
modalita'  stabilite  dall'amministratore  stesso  sulla   base   del
relativo regolamento unionale. 
  5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione
stabilisce, altresi', le procedure per richiedere modifiche  ai  dati
conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto  dal
relativo regolamento unionale. 
  6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati
elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati  comuni  che
consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso,  il
trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonche' di
assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario. 
  7. L'amministratore del registro attua le norme sul  riconoscimento
reciproco  delle  quote  nell'ambito  di   accordi   finalizzati   al
collegamento  di  sistemi  di  scambio  di  quote  di  emissione,  in
conformita' a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.