Art. 35 
 
            Monitoraggio e comunicazione delle emissioni 
 
  1. Il gestore di  un  impianto  o  l'operatore  aereo  amministrato
dall'Italia monitora le emissioni  rilasciate  durante  ciascun  anno
civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce,  secondo  quanto
previsto  dall'allegato  III  e   dalle   relative   norme   unionali
concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas
a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano  di  monitoraggio
approvato. 
  2. Il gestore di  un  impianto  o  l'operatore  aereo  amministrato
dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui  al  comma  1  il
Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro  il  31
marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce. 
  3. Eventuali variazioni  dei  termini  consentite  dalla  normativa
europea sono deliberate dal  Comitato  e  condivise  con  l'Autorita'
nazionale del Registro. 
  4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2,
di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le
emissioni comunicate non sono  state  monitorate  conformemente  alle
disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle  emissioni,
lo stesso Comitato, previo sollecito  nei  confronti  del  gestore  o
dell'operatore aereo ad effettuare una  valutazione  delle  emissioni
rilasciate, in caso di esito  negativo,  procede  ad  effettuare  una
stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro  i
termini temporali fissati dalle norme unionali. 
  5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia  adempie
all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base  della
sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.