Art. 35 Monitoraggio e comunicazione delle emissioni 1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. 2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 il Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce. 3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorita' nazionale del Registro. 4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali. 5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.