Art. 36 
 
             Trasferimento, restituzione e cancellazione 
                        di quote di emissioni 
 
  1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: 
    a) tra persone all'interno della Unione europea; 
    b) tra persone all'interno della Unione  europea  e  persone  nei
Paesi  terzi,  quando  tali  quote  di  emissioni  sono  riconosciute
conformemente  alla  procedura  dell'articolo  25   della   direttiva
2003/87/CE,  nell'osservanza  delle  sole  restrizioni  previste  dal
presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE. 
  2. Le quote di emissioni rilasciate dal Comitato di un altro  Stato
membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli  obblighi  di
cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un
impianto fisso. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, entro  il  30  aprile  di  ogni
anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero  di  quote
di emissioni pari alle emissioni totali  prodotte  da  tale  impianto
ovvero dalle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I nel
corso  dell'anno  civile  precedente  verificate  conformemente  alle
disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo  il  riesame
previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato
garantisce che tali quote siano successivamente cancellate. 
  4. Al fine di tutelare l'integrita' ambientale  del  sistema,  agli
operatori aerei e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS  e'
fatto divieto di utilizzare quote  di  emissione  rilasciate  da  uno
Stato membro per cui sussistano obblighi estinti  per  gli  operatori
aerei e altri operatori. 
  5. Non sussiste  l'obbligo  di  restituzione  delle  quote  per  le
emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il  trasporto  ai
fini dello stoccaggio permanente presso un impianto  per  cui  e'  in
vigore  un'autorizzazione  ai  sensi  del  decreto   legislativo   14
settembre 2011,  n.  162,  relativo  allo  stoccaggio  geologico  del
carbonio. 
  6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalita'  e
i termini se  del  caso  necessarie  a  garantire  che  le  quote  di
emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta  della
persona che le detiene.  In  caso  di  chiusura  della  capacita'  di
generazione di energia elettrica nel loro territorio,  a  seguito  di
misure nazionali supplementari,  il  Comitato  puo'  provvedere  alla
cancellazione delle quote dal  quantitativo  totale  di  quote  messe
all'asta, di  cui  all'articolo  10,  paragrafo  2,  della  direttiva
2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle  emissioni  medie
verificate dell'impianto in questione nel  corso  di  un  periodo  di
cinque  anni  precedente  alla  chiusura.  Il  Comitato  informa   la
Commissione  della  prevista  cancellazione  conformemente  a  quanto
previsto dai regolamenti unionali.