Art. 37 
 
Uso di crediti,  utilizzabili  nell'ambito  del  sistema  comunitario
prima  dell'entrata  in  vigore  di  un  accordo  internazionale  sui
                        cambiamenti climatici 
 
  1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo  di  restituzione  per  il
periodo 2021-2030, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti
nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono
utilizzare  i  crediti  CERs  ed  ERUs  che  rispettano   i   criteri
qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a  4,  della
direttiva 2003/87/CE e fino alla  quantita'  stabilita  dal  Comitato
sulla base di quanto stabilito dallo stesso  articolo  11-bis  e,  in
particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi
dello stesso articolo.