Art. 38 
 
               Attivita' di attuazione congiunta (ERU) 
               e attivita' di meccanismo pulito (CDM) 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede affinche' le condizioni di riferimento per le attivita'
di progetto,  definite  da  decisioni  successive  adottate  a  norma
dell'Accordo  di  Parigi  collegato  alla  Convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  adottato  a  Parigi  il  12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della  legge  4
novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate  in  Paesi  che  abbiano
firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano  pienamente
conformi  all'acquis  comunitario,  comprese  le  deroghe  temporanee
stabilite nel trattato di adesione. 
  2.  Nel  caso  in  cui  sul  territorio  nazionale  siano  ospitate
attivita' di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare garantisce che non siano  rilasciate
quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni  delle  emissioni  di
gas a effetto serra ottenute nelle attivita' rientranti nel campo  di
applicazione del presente decreto legislativo. 
  3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare autorizzi entita' private o  pubbliche  a  partecipare  ad
attivita' di attuazione congiunta e ad attivita' di meccanismo pulito
garantisce che detta partecipazione  sia  coerente  con  le  relative
linee guida, modalita' e procedure adottate a norma  dell'Accordo  di
Parigi collegato alla Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui
cambiamenti  climatici,  adottato  a  Parigi  il  12  dicembre  2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016,  n.
204. 
  4. Nel caso di attivita' di attuazione congiunta e di attivita'  di
meccanismo pulito per la  produzione  di  energia  idroelettrica  con
capacita'  di  generazione  superiore  ai   20   MW,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in
sede di approvazione di tali  attivita'  di  progetto,  il  rispetto,
durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri  e  delle  linee  guida
internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione
finale del novembre 2000 della World Commission  on  Dams  intitolata
«Dams and Development. A new Framework for Decision-Making».