Art. 39 Norme armonizzate applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni 1. Il Comitato puo' rifiutare il rilascio di quote per determinati progetti che riducono le emissioni sul suo territorio ai sensi dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE. 2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del compito di cui al comma 1, valuta le richieste presentate e verifica la conformita' rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, ai sensi del medesimo articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE.