Art. 39 
 
              Norme armonizzate applicabili ai progetti 
                    di riduzione delle emissioni 
 
  1. Il Comitato puo' rifiutare il rilascio di quote per  determinati
progetti che riducono  le  emissioni  sul  suo  territorio  ai  sensi
dell'articolo 24-bis della direttiva 2003/87/CE. 
  2. Il Comitato, ai fini dell'espletamento del  compito  di  cui  al
comma 1, valuta le richieste presentate  e  verifica  la  conformita'
rispetto  alle  misure  di  attuazione  adottate  dalla   Commissione
europea, ai  sensi  del  medesimo  articolo  24-bis  della  direttiva
2003/87/CE.