Art. 40 Validita' delle quote 1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. 2. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per la restituzione delle emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo in poi.