Art. 41 
 
                      Verifica e accreditamento 
 
  1.  I  gestori  e  gli  operatori  aerei  amministrati  dall'Italia
trasmettono al Comitato  le  comunicazioni  effettuate  a  norma  del
presente decreto legislativo,  applicando  i  pertinenti  regolamenti
unionali e verificate da un verificatore  accreditato  dall'organismo
di accreditamento nazionale designato. 
  2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non puo'
trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione
delle  relative  emissioni  non   sia   riconosciuta   conforme   dal
verificatore, secondo  i  criteri  definiti  nell'allegato  IV  e  le
eventuali disposizioni adottate dalla Commissione. 
  3. Il Comitato provvede affinche' il gestore o  l'operatore  aereo,
la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme  ai  criteri
di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate  dalla
Commissione  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  per  le  emissioni
rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote  di
emissioni  fino  al  momento  in  cui  la   comunicazione   non   sia
riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma. 
  4. L'attivita' di controllo  delle  comunicazioni  delle  emissioni
verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata  dal  sistema  di
controllo automatico. Le modalita' ed i  criteri  per  effettuare  il
controllo  automatico  nonche'  le  modalita'  e  le  tempistiche  di
interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti  dal  Comitato
stesso. 
  5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal  decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e' gestito, senza nuovi o maggiori
oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato,  presso  l'organismo  di
accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento  (CE)  n.
765/2008.