Art. 41 Verifica e accreditamento 1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. 2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non puo' trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione. 3. Il Comitato provvede affinche' il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma. 4. L'attivita' di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonche' le modalita' e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso. 5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e' gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.