Art. 42 Sanzioni 1. Il gestore che esercita una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione; b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta. 2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore. 3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore. b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. 4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3. 6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata; b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale e' scaduto il termine. 7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore. 8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore. b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. 9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore e' comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione. 10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformita' al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento e' accertato. Per gli operatori aerei gia' compresi nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio. 12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni prodotte o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 13. La sanzione di cui al comma 12 e' ridotta alla meta' del suo importo nel caso in cui la comunicazione eeffettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno. 14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di restituire, non piu' tardi del 30 aprile dell'anno successivo, un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con la stima conservativa. 15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato il nome del gestore e dell'operatore aereo che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 14. 16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravita' della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. 17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attivita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. 18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. 19. Il gestore che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro. 20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 19 abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. 21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno.All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni e' punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identita' del gestore, ampliamenti o riduzioni dei livelli di attivita' dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di monitoraggio; c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno. 23. Il Comitato e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.