Art. 42 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il gestore che esercita una delle attivita' di cui  all'allegato
I,  ad  eccezione  delle  attivita'   di   trasporto   aereo,   senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' soggetto ad una  sanzione
amministrativa pecuniaria del seguente importo: 
    a) da 10.000 euro a 100.000  euro,  aumentata  di  100  euro  per
ciascuna tonnellata di biossido di  carbonio  equivalente  emessa  in
mancanza di autorizzazione; 
    b) da 5.000 euro  a  50.000  euro,  aumentata  di  100  euro  per
ciascuna tonnellata di biossido di  carbonio  equivalente  emessa  in
mancanza di autorizzazione in  caso  di  dichiarazione  spontanea  al
Comitato da parte  del  trasgressore,  recante  espressa  indicazione
della data a decorrere dalla quale  l'autorizzazione  avrebbe  dovuto
essere richiesta. 
  2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma  1,  il
Comitato effettua una stima conservativa delle  emissioni  rilasciate
in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo  conto  di  tutti
gli  elementi  informativi  di  cui  dispone  e  chiedendo  eventuali
integrazioni al trasgressore. 
  3. Resta fermo che  il  gestore  che  abbia  esercitato  una  delle
attivita' di cui all'allegato I,  ad  eccezione  delle  attivita'  di
trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui  all'articolo
15, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: 
    a) la differenza tra le  emissioni  rilasciate  in  atmosfera  in
assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che  sarebbe  stata
rilasciata a titolo gratuito, nei casi  di  impianti  beneficiari  di
assegnazione di quote a titolo  gratuito.  Il  numero  di  quote  che
sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di  assegnazione
gratuita e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce  ogni
necessario elemento informativo anche dal trasgressore. 
    b)  le  emissioni  rilasciate  in   atmosfera   in   assenza   di
autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di  assegnazione
di quote a titolo gratuito. 
  4. Nei casi di  cui  al  comma  1,  il  trasgressore  e'  tenuto  a
presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16  entro
60   giorni   dall'accertamento   della   violazione   ovvero   dalla
dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato. 
  5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che
presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione  ai  sensi  del
comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa  pecuniaria  da
5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b)  nel  caso  in
cui entro 120  giorni  dalla  dichiarazione  spontanea  proceda  alla
restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3. 
  6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non  presenta  il
Piano di monitoraggio entro i  termini  di  cui  all'articolo  10  e'
soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria   del   seguente
importo: 
    a) da 10.000 euro a 100.000  euro,  aumentata  di  100  euro  per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e  non
monitorata; 
    b) da 5.000 euro  a  50.000  euro,  aumentata  di  100  euro  per
ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e  non
monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma
comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante  il  quale
e' scaduto il termine. 
  7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma  6,  il
Comitato effettua una stima conservativa delle  emissioni  rilasciate
in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio,  tenendo  conto  di
tutti gli elementi informativi di cui dispone e  chiedendo  eventuali
integrazioni al trasgressore. 
  8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato  dall'Italia  che
non presenta  il  Piano  di  monitoraggio  entro  i  termini  di  cui
all'articolo 10  e'  tenuto  a  restituire  un  numero  di  quote  di
emissioni pari a: 
    a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera  e  non
monitorate e la quantita' di quote che  sarebbe  stata  rilasciata  a
titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di
assegnazione di quote a titolo  gratuito.  Il  numero  di  quote  che
sarebbero state rilasciate all'operatore aereo  e'  quantificato  dal
Comitato  che  a  tal  fine  acquisisce  ogni   necessario   elemento
informativo anche dal trasgressore. 
    b) le emissioni rilasciate in atmosfera  e  non  monitorate,  nel
caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione
di quote a titolo gratuito. 
  9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore e' comunque tenuto a
trasmettere il Piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 10  entro
60 giorni dall'accertamento della violazione. 
  10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera  b),  il  trasgressore
che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120
giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformita' al
comma 9 ovvero entro 120  giorni  dalla  trasmissione  effettuata  ai
sensi del  comma  6,  lettera  b)  e'  soggetto  alla  sola  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non  indica  nel
Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le  notificazioni
e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000  euro  per
ogni anno  civile  in  cui  l'inadempimento  e'  accertato.  Per  gli
operatori aerei gia' compresi nella lista  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non  provvede  al
relativo  adempimento   al   primo   aggiornamento   del   Piano   di
monitoraggio. 
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto
munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero
l'operatore  aereo  amministrato  dall'Italia   il   cui   Piano   di
monitoraggio sia stato approvato che, entro il 31 marzo di ogni anno,
non presenta la comunicazione verificata delle emissioni  prodotte  o
che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 
  13. La sanzione di cui al comma 12 e' ridotta alla  meta'  del  suo
importo nel caso in cui  la  comunicazione  eeffettuata  dopo  il  31
marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno. 
  14. Il  gestore  di  un  impianto  munito  di  autorizzazione  alle
emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato  dall'Italia  il  cui
Piano di monitoraggio sia stato approvato che, entro il 30 aprile  di
ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni
comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non
restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso,
l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di  restituire,  non
piu' tardi del 30 aprile dell'anno successivo, un numero di quote  di
emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate  con  la  stima
conservativa. 
  15.  Il  Comitato  rende  noto  mediante  pubblicazione  sul   sito
istituzionale del Comitato il nome del gestore e dell'operatore aereo
che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui
al comma 14. 
  16. Salvo che il fatto costituisca reato, il  verificatore  che  ha
rilasciato attestati di verifica  contenenti  informazioni  false  e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da  10  euro  a  50
euro per ogni tonnellata di gas effetto serra  effettivamente  emesse
in eccesso  rispetto  alle  emissioni  dichiarate  e  verificate.  Il
Comitato informa l'ente nazionale di  accreditamento  della  sanzione
amministrativa adottata nei confronti del verificatore,  al  fine  di
consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie
in considerazione della gravita' della violazione e fino alla  revoca
dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle
linee guida internazionali applicabili. 
  17. Il gestore che non  effettua  la  comunicazione  di  cessazione
totale  di  attivita',  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta  la
diffida di cui all'art. 26 comma  6,  non  effettua  la  restituzione
delle  quote  indebitamente  rilasciate  nel  termine  assegnato,  si
applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari  valore  medio
della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre  da  gennaio  ad
aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. 
  18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato  la  richiesta
di sospensione del rilascio  di  cui  all'articolo  26  comma  7,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000
euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26  comma  6
non effettua la restituzione delle quote indebitamente rilasciate nel
termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per  ciascuna
quota  valore  medio  della  quota  di  biossido  di   carbonio   nel
quadrimestre da gennaio ad aprile  dell'anno  in  corso  fino  ad  un
massimo di 100 euro. 
  19. Il gestore che non trasmette le  comunicazioni  o  informazioni
richieste ai sensi degli articoli 17, 20 e 21  e  il  gestore  ovvero
l'operatore  aereo  amministrato   dall'Italia   che   trasmette   le
comunicazioni di  cui  agli  articoli  17,  20,  21  e  35,  comma  5
contenenti  dati  falsi  o   errati   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro. 
  20. Nel  caso  in  cui  la  condotta  di  cui  al  comma  19  abbia
determinato indebito  rilascio  di  quote,  il  Comitato  diffida  il
trasgressore  a  procedere  alla  resa  delle   quote   indebitamente
rilasciate  entro  un  termine  non  superiore  a   45   giorni.   Al
trasgressore che, ricevuta la diffida  non  effettua  la  resa  delle
quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione  di  una
somma pari al valore medio della quota di biossido  di  carbonio  nel
quadrimestre da gennaio ad aprile  dell'anno  in  corso  fino  ad  un
massimo di 100 euro per ciascuna quota. 
  21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore  dell'impianto
di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, le
emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia
approvata  dalla  Commissione  europea  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20
euro per ciascuna  tonnellata  di  biossido  di  carbonio  emessa  in
eccesso per ciascun anno.All'accertamento della violazione  consegue,
in  ogni  caso,  l'obbligo  di  corrispondere  il  pagamento   o   la
restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso. 
  22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni e' punito con la
sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: 
    a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale
richiesta del Comitato; 
    b) comunicare al Comitato il piano  di  monitoraggio  aggiornato,
entro 30 giorni  dal  verificarsi  di  modifiche  dell'identita'  del
gestore,  ampliamenti  o   riduzioni   dei   livelli   di   attivita'
dell'impianto superiori al 20 per cento, modifiche alla natura  e  al
funzionamento  dell'impianto  nonche'  modifiche   significative   al
sistema di monitoraggio; 
    c) inviare la comunicazione delle  emissioni  di  gas  a  effetto
serra entro il 30 aprile di ciascun anno. 
  23.  Il  Comitato  e'  l'autorita'  competente  ad  effettuare   il
controllo sull'osservanza delle  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo, l'accertamento delle relative violazioni,  l'irrogazione
delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal  fine,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal  presente  articolo,
ove piu' favorevoli, si  applicano  anche  alle  violazioni  commesse
prima della sua entrata in vigore per le quali non  siano  decorsi  i
termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.