Art. 20 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti  alle  seguenti
condizioni: 
    a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria  ai  sensi  della
legge 4 maggio 1983, n. 184; 
    b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore eta' alla data del
1° gennaio 2020. 
  2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al
presente capo e' verificato sulla base degli  atti  del  procedimento
penale che non siano  coperti  da  segreto  ovvero  del  decreto  che
dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato
o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o  di
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  recanti  comunque
l'accertamento dei  presupposti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a). 
  3. Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre  dalla
data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore. 
 
          Note all'art. 20: 
 
              - Il riferimento alla legge 4 maggio 1983, n.  184,  e'
          riportato nelle Note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale
          e' riportato nelle Note all'art. 6.