Art. 20 Requisiti di accesso 1. Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti alle seguenti condizioni: a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore eta' alla data del 1° gennaio 2020. 2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al presente capo e' verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). 3. Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre dalla data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore.
Note all'art. 20: - Il riferimento alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e' riportato nelle Note alle premesse. - Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale e' riportato nelle Note all'art. 6.