Art. 22 Ripartizione delle risorse 1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di cui in premessa, le risorse sono attribuite alle famiglie istanti, nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.