Art. 22 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi  di
cui in premessa, le risorse sono attribuite  alle  famiglie  istanti,
nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di
disponibilita' finanziarie insufficienti, nell'anno  di  riferimento,
e' previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.