Art. 19 
 
Misure di semplificazione in materia di  organizzazione  del  sistema
                            universitario 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "che hanno  conseguito  la
stabilita'  e  sostenibilita'  del  bilancio,  nonche'  risultati  di
elevato livello nel campo della  didattica  e  della  ricerca,"  sono
soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente "Con  decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i  criteri  per
l'ammissione  alla  sperimentazione  e  le  modalita'   di   verifica
periodica dei risultati conseguiti, fermo restando  il  rispetto  del
limite massimo delle spese di personale, come previsto  dall'articolo
5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49; 
    b) all'articolo 6, comma 1,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente
periodo: "La quantificazione di cui al secondo periodo,  qualora  non
diversamente richiesto dai soggetti  finanziatori,  avviene  su  base
mensile."; 
    c) all'articolo 7, comma 3, sono  aggiunti,  infine,  i  seguenti
periodi: "Fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui al secondo
periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa,  nei
limiti delle facolta' assunzionali delle universita' interessate  che
sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti  medesimi.
I trasferimenti di cui al presente comma sono computati  nella  quota
del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4."; 
    d) all'articolo 18,  comma  4,  le  parole  "non  hanno  prestato
servizio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "non  hanno   prestato
servizio quale professore ordinario, professore associato  di  ruolo,
ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),"; 
    e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo,  e'  inserito
il seguente: "I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero
rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e,  in  ogni  caso,
non inferiore a  sei  mesi,  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di
progetti di ricerca,  la  cui  scadenza  non  consente  di  conferire
assegni di durata annuale."; 
    f) all'articolo 24, dopo il comma 5,  e'  inserito  il  seguente:
"5-bis. L'universita', qualora  abbia  le  necessarie  risorse  nella
propria  programmazione,  nei  limiti  del  le  risorse  assunzionali
disponibili  a  legislazione  vigente   per   l'inquadramento   nella
qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il
primo  anno  del  contratto  di  cui  al   comma   3,   lettera   b),
l'inquadramento di cui  al  comma  5,  previo  esito  positivo  della
valutazione.  In  tali  casi  la  valutazione  comprende   anche   lo
svolgimento  di  una  prova   didattica   nell'ambito   del   settore
scientifico   disciplinare   di   appartenenza   del   titolare   del
contratto.". 
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012,  n.  19,
dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: "10-bis.  Con  regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e il  Consiglio  universitario  nazionale,  sono
definite le modalita'  di  accreditamento  dei  corsi  di  studio  da
istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in  coerenza  con
gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di  valorizzazione
dell'efficienza  delle  universita'.   Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non  oltre  la
data del 15 aprile  precedente  all'avvio  dell'anno  accademico,  e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al  presente
comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati.". 
  3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo  finale
rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente  ai
corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario,  nonche'  ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti
di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo  3,  comma
9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni  caso,  ammessi,  agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale,
i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea  magistrale.
Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  applicano,  previa
autorizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca,  anche
ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori  istituite  presso
gli  atenei,  accreditati  in  conformita'  alla  disciplina  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. 
  4. Il collegio dei  revisori  legali  dei  conti  delle  fondazioni
universitarie di diritto privato di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della
fondazione e svolge le funzioni previste dal  Codice  civile  per  il
collegio sindacale. Le  modalita'  di  nomina,  la  composizione,  la
competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli
statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente
e dai componenti titolari e  supplenti.  Il  presidente  e'  nominato
dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono  iscritti  nel
registro dei revisori legali e che hanno svolto,  per  almeno  cinque
anni, funzioni di revisore legale presso  istituzioni  universitarie.
Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero  minimo
di tre e massimo di cinque, e dai componenti  supplenti,  nel  numero
sufficiente  a  garantire  l'ordinario  funzionamento  del  collegio.
Almeno due componenti  titolari  del  collegio  sono  nominati  dalla
fondazione, su  designazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  e  sono
individuati,  prioritariamente,  tra  i  dipendenti  delle   predette
amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del
requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali.  L'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  2001,  n.
254, e' abrogato. 
  5. Ai fini del concorso di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10  agosto
2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5  del  citato
decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti  gia'  in
possesso di diploma di  specializzazione,  ne'  ai  concorrenti  gia'
titolari di contratto di specializzazione e ai  candidati  dipendenti
medici delle strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  delle
strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma
di formazione specifica  per  medico  di  medicina  generale  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "La  commissione  di
valutazione, istituita con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  e'  composta  da  cinque  membri  di  alta  qualificazione
designati,  uno  ciascuno,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  dal  presidente  del   Consiglio   direttivo   dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR),  dal  presidente   dell'European   Research   Council,   dal
presidente  dell'European  Science  Foundation  e  da  un  componente
designato   dal   presidente   della   Conferenza   dei   rettori   e
dell'universita' (CRUI), d'intesa con il  presidente  della  Consulta
dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.".