Art. 19
Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema
universitario
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "che hanno conseguito la
stabilita' e sostenibilita' del bilancio, nonche' risultati di
elevato livello nel campo della didattica e della ricerca," sono
soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente "Con decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per
l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica
periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del
limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo
5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
b) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: "La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non
diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base
mensile.";
c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti
periodi: "Fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui al secondo
periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei
limiti delle facolta' assunzionali delle universita' interessate che
sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi.
I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota
del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.";
d) all'articolo 18, comma 4, le parole "non hanno prestato
servizio" sono sostituite dalle seguenti: "non hanno prestato
servizio quale professore ordinario, professore associato di ruolo,
ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di
cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),";
e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero
rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso,
non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di
progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire
assegni di durata annuale.";
f) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella
propria programmazione, nei limiti del le risorse assunzionali
disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella
qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il
primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b),
l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della
valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo
svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore
scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del
contratto.".
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19,
dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: "10-bis. Con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono
definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio da
istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in coerenza con
gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione
dell'efficienza delle universita'. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la
data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e'
prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo sono abrogati.".
3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale
rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai
corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonche' ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti
di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma
9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli
esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale,
i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa
autorizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, anche
ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso
gli atenei, accreditati in conformita' alla disciplina di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni
universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della
fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il
collegio sindacale. Le modalita' di nomina, la composizione, la
competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli
statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente
e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente e' nominato
dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel
registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque
anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.
Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero minimo
di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero
sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio.
Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla
fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e sono
individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette
amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del
requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
254, e' abrogato.
5. Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto
2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato
decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in
possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia'
titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti
medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle
strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma
di formazione specifica per medico di medicina generale di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
6. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La commissione di
valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e' composta da cinque membri di alta qualificazione
designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal
presidente dell'European Science Foundation e da un componente
designato dal presidente della Conferenza dei rettori e
dell'universita' (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta
dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.".