Art. 20
Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente
decreto, la quale reca gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3,
rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°
gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dello stipendio
tabellare, delle indennita' di rischio e mensile, dell'assegno di
specificita' e della retribuzione di rischio e di posizione quota
fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della
tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
3. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di
servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e le
ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, l'attribuzione
annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della
legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del decreto-legge
14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8
agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e
di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.
4. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali
svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di
euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio
2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti
al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,
le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno
2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno
2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge
servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di
euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.
6. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di
fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso
pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonche' al personale
appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali
antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni
specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che matura
nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32 anni
nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300.
Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianita' di
effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e'
corrisposto un assegno una tantum di euro 400.
7. In relazione alla specificita' delle funzioni e delle
responsabilita' dirigenziali connesse alle esigenze in materia di
soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento
dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per la retribuzione
di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di
livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e
posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio
2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 il fondo per la
retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale
dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e' incrementato:
a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e
posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio
2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
9. Per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali
svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttivita'
del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243
a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della
spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui
agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale
appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennita' di
rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita
nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio e indicate
nella relativa tabella C di cui al comma 1.
11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i fondi
di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020,
dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31
dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli
124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica
l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217.
13. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del presente articolo
consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli
scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in
godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione,
l'eccedenza e' attribuita sotto forma di assegno ad personam
pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno
2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi
degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro
per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,6
milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Con successivi
provvedimenti normativi, nel limite di spesa di 500 mila euro a
decorrere dall'anno 2022, si provvede alla valorizzazione del
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche
attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1, comma
138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo
decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali, tali
incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi
contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.