Art. 16 
 
Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23  e  54;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis). 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a: 
    a) luoghi di lavoro sotterranei; 
    b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al  piano
terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11; 
    c) specifiche tipologie di  luoghi  di  lavoro  identificate  nel
Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10; 
    d) stabilimenti termali.