Art. 17 
 
Obblighi dell'esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 9, 31  e
  54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli  10  ter  e
  10-quinquies). 
 
  1. Nei luoghi di lavoro  di  cui  all'articolo  16  l'esercente  e'
tenuto a completare le misurazioni della concentrazione  media  annua
di attivita' di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti: 
    a) dall'inizio dell'attivita' nell'ipotesi di cui all'articolo 16
comma 1, lettere a) e d); 
    b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b); 
    c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana del Piano di cui all'articolo  10  o  delle  sue  successive
modifiche, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c); 
    d) dall'inizio delle attivita' se questo e' successivo al momento
indicato nelle lettere b) e c). 
  2. Qualora la concentrazione media annua di attivita' di  radon  in
aria non superi il livello di riferimento  di  cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera c) l'esercente elabora e conserva per un periodo  di
otto anni un documento contenente l'esito delle misurazioni nel quale
e' riportata la valutazione delle misure correttive  attuabili.  Tale
documento costituisce parte integrante del documento  di  valutazione
del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81. L'esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni
otto anni e ogniqualvolta siano  realizzati  gli  interventi  di  cui
all'articolo 3, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  che  comportano
lavori  strutturali  a  livello  dell'attacco  a  terra  nonche'  gli
interventi volti a migliorare l'isolamento termico. 
  3. Qualora la concentrazione media annua di attivita' di  radon  in
aria superi il livello di riferimento di cui all'articolo  12,  comma
1, lettera c),  l'esercente  e'  tenuto  a  porre  in  essere  misure
correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello  piu'  basso
ragionevolmente   ottenibile,   avvalendosi   dell'esperto   di   cui
all'articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze  tecniche
e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro
due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui  al  comma  6  e
sono verificate, sotto  il  profilo  dell'efficacia,  mediante  nuova
misurazione. L'esercente deve garantire  il  mantenimento  nel  tempo
dell'efficacia  delle  misure  correttive.  A  tal  fine  ripete   le
misurazioni con cadenza quadriennale. 
  4. Qualora,  nonostante  l'adozione  delle  misure  correttive,  la
concentrazione media annua di radon resti  superiore  al  livello  di
riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),  l'esercente
effettua  la  valutazione  delle  dosi  efficaci  annue,  avvalendosi
dell'esperto di radioprotezione che rilascia  apposita  relazione,  o
delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in  cui  i
risultati  della  valutazione  siano  inferiori  ai  valori  indicati
all'articolo  12,  comma  1,  lettera  d),  l'esercente  tiene  sotto
controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei  lavoratori  fintanto
che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione  media
annua di attivita' di radon in aria al di sotto del predetto  livello
di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e
dei fattori economici e sociali.  L'esercente  conserva  i  risultati
delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso
in cui i  risultati  della  valutazione  siano  superiori  ai  valori
indicati all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente  adotta  i
provvedimenti previsti dal Titolo  XI,  ad  esclusione  dell'articolo
109, commi 2, 3, 4,6, lettera f), degli articoli 112, 113, 114 e 115,
comma 1, dell'articolo 130, commi 2 e 3. e degli articoli  131,  132,
133, 134, 135, 138, 139. 
  5. Le valutazioni di dose efficace  o  di  esposizione  di  cui  al
precedente  comma  sono  effettuate   con   le   modalita'   indicate
nell'allegato II o nell'allegato XXIV, ove applicabile. Nel  caso  in
cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di  sorgenti  sono
registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui  agli
articoli 112, 123 e 146. Il limite di  dose  efficace  annua  di  cui
all'articolo 146 si applica alla somma  delle  dosi  efficaci  dovute
all'esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti. 
  6. L'esercente effettua le misurazioni della  concentrazione  media
annua di attivita' di  radon  in  aria  avvalendosi  dei  servizi  di
dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalita'
indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione  tecnica  con
il contenuto indicato nel medesimo  allegato  che  costituisce  parte
integrante  del  documento  di  valutazione  del   rischio   di   cui
all'articolo 17 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per  le  misure  radon
sono  organismi  idoneamente  attrezzati  quelli  che  soddisfano   i
requisiti minimi indicati nell'allegato II. 
 
          Note all'art. 17: 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosi' recita: 
              «Art.  17.  (Obblighi  del   datore   di   lavoro   non
          delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare  le
          seguenti attivita': 
                a)  la  valutazione  di  tutti  i   rischi   con   la
          conseguente    elaborazione    del    documento    previsto
          dall'articolo 28; 
                b) la designazione del responsabile del  servizio  di
          prevenzione e protezione dai rischi.". 
              - Per i riferimenti dell'articolo 3, comma  1,  lettere
          b), c) e d) del decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, si veda nelle note all'articolo 10.