Art. 18 
 
Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e  delle
  relazioni tecniche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 54; decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater). 
 
  1. I risultati  delle  misurazioni  di  cui  all'articolo  17  sono
trasmessi con cadenza semestrale dai servizi  di  dosimetria  di  cui
all'articolo 155 all'apposita sezione della  banca  dati  della  rete
nazionale di sorveglianza  della  radioattivita'  ambientale  di  cui
all'articolo 13 secondo le modalita' indicate dall'ISIN. 
  2. In caso  di  superamento  del  livello  di  riferimento  di  cui
all'articolo  12,  comma  1,  lettera  c),  l'esercente   invia   una
comunicazione contenente la descrizione delle attivita' svolte  e  la
relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 6, al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, nonche' le ARPA/APPA,  agli  organi
del SSN e alla  sede  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  (INL)
competenti  per  territorio.  Al   termine   delle   misurazioni   di
concentrazione media annua di attivita' di radon in  aria  successive
all'attuazione delle misure correttive, di cui all'articolo 17  comma
3, l'esercente invia agli stessi organi una comunicazione  contenente
la  descrizione  delle  misure  correttive  attuate   corredata   dai
risultati delle  misurazioni  di  verifica.  La  comunicazione  e  la
relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono  inviate  entro
un mese dal rilascio  della  relazione  delle  misurazioni  di  radon
effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 6. 
  3. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  organizza
l'Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro  avvalendosi  delle
strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio;
detto Ministero, a richiesta, fornisce tali dati  alle  autorita'  di
vigilanza e ai ministeri interessati. 
  4. L'esercente informa il datore di lavoro dei  lavoratori  esterni
del superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 12,  e
delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di
attivita' di radon in aria resta superiore al livello prescritto,  il
datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori
la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di
radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni  integrate  annue
tenendo conto degli eventuali contributi  dovuti  all'esposizione  in
altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto  dall'articolo  17,
comma 5.