Art. 43 
 
      Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale 
 
  1. Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso,
il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di
primo grado, contenenti accertamento del diritto di  una  regione  al
riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del  decreto
legislativo  6  maggio   2011,   n.   68,   del   gettito   derivante
dall'attivita'  di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi   propri
derivati  e  alle  addizionali  alle  basi  imponibili  dei   tributi
erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, puo'
procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima,  che  preveda
il pagamento da parte dello Stato della misura  massima  del  90  per
cento del capitale dovuto, suddiviso in  due  rate,  delle  quali  la
prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro  il  31  ottobre
2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il
30 giugno 2021, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in  ordine
agli accessori e  alle  spese  legali  e  con  rinunzia  dello  Stato
all'impugnazione  della  sentenza  di  primo  grado,  anche  se  gia'
proposta. 
  2. Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a
90  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 114.