Art. 45 
 
          Incremento risorse per progettazione enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 51, la parola «2034» e'  sostituita  dalla  seguente:
«2031»; 
    b) dopo il comma 51, e' aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse
assegnate agli enti locali per gli anni 2020  e  2021  ai  sensi  del
comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno  degli
anni  2020  e  2021,  e  sono  finalizzate  allo  scorrimento   della
graduatoria dei progetti ammissibili per  l'anno  2020,  a  cura  del
Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai  commi  da
53 a 56. Gli enti beneficiari del  contributo  sono  individuati  con
comunicato del Ministero  dell'interno  da  pubblicarsi  entro  il  5
novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse  al
contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data
di pubblicazione del comunicato di  cui  al  secondo  periodo,  e  il
Ministero  dell'interno   provvede   a   formalizzare   le   relative
assegnazioni con proprio decreto da  emanare  entro  il  30  novembre
2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi  di
cui al comma 56 a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  citato
decreto di assegnazione.»; 
    c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e'  aggiunta
la seguente: «b-bis) le informazioni  relative  al  quadro  economico
dell'opera, dando  evidenza  dei  costi  inerenti  la  progettazione,
qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto  (CUP)  di
lavori.»; 
    d) al comma 58, le parole «al comma  51»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 51 e 51-bis». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114.