Art. 46 
 
Incremento risorse per messa in sicurezza  di  edifici  e  territorio
                          degli enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle  seguenti:
«2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e  le
parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e
2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse; 
    b) dopo il comma  139  e'  inserito  il  seguente:  «139-bis.  Le
risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate
di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni  di  euro  per
l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria  delle  opere  ammissibili  per  l'anno
2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri  di
cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del  contributo  sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da  pubblicarsi
entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse
al contributo con comunicazione da inviare entro dieci  giorni  dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al  terzo  periodo  e  il
Ministero  dell'interno   provvede   a   formalizzare   le   relative
assegnazioni con proprio decreto da  emanare  entro  il  28  febbraio
2021. Gli enti beneficiari del contributo  sono  tenuti  al  rispetto
degli obblighi di  cui  al  comma  143  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  citato   decreto   di
assegnazione.»; 
    c) al comma 140, secondo periodo, dopo le  parole  «La  richiesta
deve contenere» sono  inserite  le  seguenti:  «il  quadro  economico
dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»; 
    d) al comma 147 le parole «al comma 139»  sono  sostituite  dalle
seguenti «ai commi 139 e 139-bis»; 
    e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di
supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo  delle
risorse per investimenti stanziate  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno sono disciplinate secondo  modalita'  previste
con decreto del Ministero dell'interno,  con  oneri  posti  a  carico
delle risorse di cui al  comma  139,  nel  limite  massimo  annuo  di
500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza,
il Ministero  dell'interno,  all'atto  dell'erogazione  all'ente  del
contributo o successivamente, effettua controlli  per  verificare  le
dichiarazioni e le informazioni rese in sede di  presentazione  della
domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla  regolarita'
della  documentazione  amministrativa  relativa  all'utilizzo   delle
risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al  progetto.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste  per  le
attivita' di cui al primo periodo,  con  specifiche  convenzioni  ove
sono indicate anche le modalita' di  rimborso  delle  relative  spese
sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni
competenti ovvero della Guardia di finanza.»; 
    f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto  il  seguente:  «148-ter.  I
termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019
e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto  attiene  ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  b),
pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.