Art. 47 
 
                Incremento risorse per piccole opere 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 29 e' inserito il seguente: «29-bis. Le  risorse
assegnate ai comuni per l'anno  2021  ai  sensi  del  comma  29  sono
incrementate  di  500  milioni  di  euro.  L'importo  aggiuntivo   e'
attribuito  ai  comuni  beneficiari,  con   decreto   del   Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2020,  con  gli  stessi  criteri  e
finalita' di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le  opere  oggetto  di
contribuzione possono essere costituite da  ampliamenti  delle  opere
gia' previste e oggetto del finanziamento di cui  al  comma  29.  Gli
enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli  obblighi  di  cui  ai
commi 32 e 35.»; 
    b) al comma 33, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualita'  di
contributo, il Ministero dell'interno,  ferma  restando  l'erogazione
del 50 per cento della prima annualita' previa verifica dell'avvenuto
inizio  dell'esecuzione  dei  lavori   attraverso   il   sistema   di
monitoraggio di cui al comma 35, eroga  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento dei lavori le restanti quote  di  contributo,  prevedendo
che il saldo, nella misura del 20 per cento  dell'opera  complessiva,
avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al  primo
periodo.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  a),
pari a 500 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114.