Art. 48 
 
 Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63
e'  sostituito  dal  seguente:  «63.  Per  il   finanziamento   degli
interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza
energetica delle scuole di province e citta'  metropolitane,  nonche'
degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90  milioni  di
euro per l'anno 2020, 215  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  625
milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli  anni
dal 2025 al 2029.». 
  2. Le  maggiori  risorse  per  gli  anni  dal  2021  al  2024  sono
ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione,  tra  gli  enti
beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'istruzione, di cui all'articolo 1,  comma  64,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022  e  300  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114.