Art. 49 
 
   Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane 
 
  1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti  esistenti  e  la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti  con
problemi strutturali  di  sicurezza,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un
fondo da ripartire, con una dotazione di  200  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2021,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'   disposta
l'assegnazione delle risorse a favore delle  citta'  metropolitane  e
delle province territorialmente competenti, sulla base  di  un  piano
che classifichi i programmi di intervento presentati secondo  criteri
di priorita' legati al miglioramento  della  sicurezza,  al  traffico
interessato  e  alla  popolazione  servita.  I   soggetti   attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione  dei
fondi, mediante presentazione di  apposito  rendiconto  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze  del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche  di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2023,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 114.