Art. 51 
 
          Piccole opere e interventi contro l'inquinamento 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,   all'articolo   30   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 14-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-bis.  Per
stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei  comuni  allo  scopo   di
potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di  scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento
delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della  collettivita',
nonche' per gli interventi di efficientamento energetico  e  sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma  3,  a  decorrere  dall'anno
2021  e'  autorizzato,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno,  l'avvio   di   un   programma   pluriennale   per   la
realizzazione degli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  gennaio  di  ciascun
anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000
abitanti un contributo di pari importo, nel  limite  massimo  di  160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033  e  160  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2034.  Il  comune   beneficiario   del
contributo  di  cui  al  presente  comma  e'   tenuto   ad   iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel  caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei  lavori
di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il
medesimo contributo e' revocato, in tutto o in  parte,  entro  il  15
giugno di ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto  periodo
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  quinto
periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il  15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»; 
    b) il  comma  14-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-ter.  A
decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  istituito
un fondo dell'importo di 41 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  43
milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno  2023,
83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2031 al 2033, 80 milioni  di  euro  per  l'anno  2034  e  40
milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle  finalita'
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),  della  legge  7  luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate  e  sono
stabilite le misure a cui esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del
perdurare del superamento dei valori  limite  relativi  alle  polveri
sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione  n.  2014/2147  e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2),  di  cui  alla
procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della  complessita'  dei
processi di conseguimento degli obiettivi  indicati  dalla  direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio
2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  e  gli  stessi  devono  essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).» 
    c) il comma 14-quater e'  sostituito  dal  seguente:  «14-quater.
All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter  si
fa fronte con tutte le risorse per  contributi  dall'anno  2020,  non
ancora  impegnate  alla  data  del  1°   giugno   2019,   nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  si  intende  corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di  cui  all'articolo
24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli
eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente
comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.». 
  2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento  della
qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti,  della
mobilita',  delle   sorgenti   stazionarie   e   dell'uso   razionale
dell'energia, nonche' interventi per  la  riduzione  delle  emissioni
nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei
valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una
particolare situazione di  inquinamento  dell'aria,  le  risorse  per
l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  trasferite  in
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3.  Al  comma  4,  primo   periodo,   dell'articolo   112-bis   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole  «trasferite»  sono
aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo  le  parole  «l'emergenza»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai  sensi  di  norme  di  legge
dello Stato per contributi agli investimenti».