Art. 53 
 
              Sostegno agli enti in deficit strutturale 
 
  1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale  n.  115
del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni  il  cui
deficit    strutturale    e'    imputabile    alle    caratteristiche
socio-economiche  della  collettivita'  e  del  territorio  e  non  a
patologie organizzative, e' istituito, nello stato di previsione  del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni  di
euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2021 e 2022, da ripartire  tra  i  comuni  che  hanno  deliberato  la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto risultano avere  il  piano  di
riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se  in  attesa
di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e  della
Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita'  sociale  e
materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la relativa
capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta  inferiore  a
395. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  da  emanare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita'  di  riparto  del  fondo  per  gli  esercizi
2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite  della  quota  da
ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al  1°
gennaio 2020 e del  peso  della  quota  da  ripianare  sulle  entrate
correnti; ai fini del riparto gli enti con  popolazione  superiore  a
200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. 
  3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo  243-ter
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata,  per
l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale  importo  e'  destinato  al
pagamento  delle  spese  di  parte  corrente  relative  a  spese   di
personale, alla produzione di servizi in economia e  all'acquisizione
di servizi e forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore  degli
enti locali interessati delle  predette  somme,  da  effettuarsi  nel
corso  dell'anno  2020,  e'  subordinata   all'invio   al   Ministero
dell'interno  da  parte  degli  stessi  di   specifica   attestazione
sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo  di  rotazione
anche gli enti locali che vi abbiano gia' beneficiato,  nel  caso  di
nuove sopravvenute esigenze. 
  4. Le risorse di cui al  comma  3  non  possono  essere  utilizzate
secondo le modalita' previste dall'articolo 43 del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e sono  contabilizzate  secondo  le  modalita'
previste  dal  paragrafo  3.20-bis  del  principio  applicato   della
contabilita'  finanziaria  di  cui  all'allegato   4/2   al   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato  di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e'
applicata al bilancio di previsione anche  da  parte  degli  enti  in
disavanzo di amministrazione. 
  5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.  Alla  copertura
degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a  valere
sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata  del  bilancio
dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione  del  Ministero
dell'interno. 
  6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte  le  seguenti
parole: «, nonche', in presenza di piani di rateizzazioni con  durata
diversa da quelli indicati al comma 2, puo'  garantire  la  copertura
finanziaria  delle  quote  annuali  previste  negli  accordi  con   i
creditori in  ciascuna  annualita'  dei  corrispondenti  bilanci,  in
termini di competenza e di cassa». Nella delibera di  riconoscimento,
le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a  ciascun
esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. 
  7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la  deliberazione
del bilancio di previsione di cui  all'articolo  151,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  differito  al  31
ottobre 2020. 
  8. In considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da  COVID-19,  per
gli enti locali che hanno avuto approvato il  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale  di  cui  all'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti  ed  assegnati
con deliberazione e/o note istruttorie  dalle  Sezioni  Regionali  di
controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021,
anche se gia' decorrenti. 
  9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi' sospese, fino al 30
giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei
loro confronti. La sospensione di cui al  primo  periodo  si  applica
anche ai provvedimenti adottati dai  commissari  nominati  a  seguito
dell'esperimento delle procedure previste  dal  codice  del  processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,
nonche' agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le
procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del  primo
periodo  non  determinano  vincoli  sulle   somme   ne'   limitazioni
all'attivita' del tesoriere. 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  si  applicano  anche  ai
procedimenti gia' avviati.