Art. 55 
 
Estensione dei termini per  la  concessione  delle  anticipazioni  di
  liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA. 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra  il  21  settembre  2020  e  il  9
ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono  chiedere,  con
deliberazione della giunta, le anticipazioni  di  liquidita'  di  cui
all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere  sulle
risorse residue della  Ā«Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali  e
delle regioni e  province  autonome  per  debiti  diversi  da  quelli
finanziari e sanitariĀ» di cui all'articolo 115, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020,  a  condizione  che  non  abbiano  gia'
ottenuto la concessione della predetta  anticipazione  di  liquidita'
entro il 24 luglio 2020. 
  2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1  sono  concesse
entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate  anche  ai  fini
del rimborso, totale o parziale, del solo importo in  linea  capitale
delle anticipazioni concesse dagli  istituti  finanziatori  ai  sensi
dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del  31  luglio
2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. 
  3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle
finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il  14
settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il
28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  4. Restano applicabili,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti  gia'  adottati  ai
sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020.