Art. 57 
 
              Disposizioni in materia di eventi sismici 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo il comma 4-quater e'  inserito  il  seguente:  «4-quinquies.  Lo
stato di emergenza di cui al comma 4-bis  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 2021; a tale  fine  il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali
previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato  di  300
milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo onere si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole «31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  3. Al  fine  di  assicurare  le  professionalita'  necessarie  alla
ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli  enti
locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri  del
sisma del 2009 e del  sisma  del  2016,  in  coerenza  con  il  piano
triennale  dei  fabbisogni  di  cui  all'articolo   6   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono  assumere  a   tempo
indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  il  personale  con
rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli  Uffici
speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali  dei  predetti
crateri. 
  4. All'articolo 34 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5.   Il   contributo   massimo,   a   carico   del   Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la
ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, ridotta del 30  per
cento,  al   netto   dell'IVA   e   dei   versamenti   previdenziali,
corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro
della  giustizia  del  20  luglio  2012,  n.  140,  concernente   gli
interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  2,
comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione  del
contributo e puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo  dello
0,5 per cento per l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto
dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti
puo' essere altresi'  riconosciuto  un  contributo  ulteriore,  nella
misura massima del 2 per cento, per  le  attivita'  professionali  di
competenza degli amministratori di condominio e per il  funzionamento
dei consorzi appositamente  istituiti  dai  proprietari  per  gestire
interventi  unitari.  Le  previsioni  per   la   determinazione   del
contributo massimo concedibile ai professionisti di cui  al  presente
comma si applicano ai progetti presentati successivamente  alla  data
di entrata in vigore della presente disposizione.». 
  5. Al fine di assicurare  ai  Comuni  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuita'  nello  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, il Commissario  per  la  ricostruzione  e'
autorizzato  a  concedere,   con   propri   provvedimenti,   apposita
compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle
minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della  legge  27  dicembre  2013,
n.147. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  le  compensazioni  effettuate  in
favore di ciascun comune. Per le finalita' di cui al presente  comma,
la contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma
3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15  milioni  di
euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  6. All'articolo  46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  3  le  parole
«entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 dicembre 2021»; b) al comma  4,  le  parole  «e  per  i  tre  anni
successivi» sono sostituite dalle seguenti:  «e  per  i  cinque  anni
successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al comma 6 le
parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di  50
milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di  euro  per  l'anno
2022 » e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«dal  2019  al  2022».  Il  Ministero   dello   sviluppo   economico,
nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal  presente
comma e le eventuali economie dei bandi  precedenti,  puo'  prevedere
clausole di esclusione per le imprese  che  hanno  gia'  ottenuto  le
agevolazioni  di  cui  all'articolo  46,  comma   2,   del   predetto
decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data  di  pubblicazione  dei
bandi,  non  hanno  fruito  in  tutto   o   in   parte   dell'importo
dell'agevolazione  concessa  complessivamente  in  esito   ai   bandi
precedenti. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  7. Al fine di una migliore  valutazione  e  previsione  dei  flussi
finanziari relativi alle attivita' di ricostruzione sul territorio, i
Commissari straordinari incaricati delle attivita'  di  ricostruzione
post eventi sismici in relazione alle relative contabilita'  speciale
di cui sono titolari, predispongono e  aggiornano  mediante  apposito
sistema reso disponibile dal Dipartimento della  Ragioneria  Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base
al quale le amministrazioni competenti,  ciascuna  per  la  parte  di
propria competenza, assumono  gli  impegni  pluriennali  di  spesa  a
valere  sugli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio  riguardanti   il
trasferimento di risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente
ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in  bilancio,
puo' avviare le procedure di affidamento dei  contratti  anche  nelle
more del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. Gli
impegni pluriennali possono  essere  annualmente  rimodulati  con  la
legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del  cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le  risorse
destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa
tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti,
sulla contabilita' speciale sulla base  degli  stati  di  avanzamento
dell'intervento comunicati  al  Commissario.  Il  monitoraggio  degli
interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla  base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  8. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  24,  comma  3,  del
Codice della protezione  civile  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza  dell'evento
sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di
Aci Catena, di Aci Sant'Antonio,  di  Acireale,  di  Milo,  di  Santa
Venerina, di Trecastagni, di  Viagrande  e  di  Zafferana  Etnea,  in
provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, e' prorogato fino al
31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con
le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11
giugno 2019. 
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis,  comma  38,  primo  e
secondo  periodo,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 114. 
  10.  Il  termine  di  cui  all'articolo  67-ter,   comma   3,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata
a ciascuno degli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  al
medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al  31  dicembre
2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il  personale  in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica, di  cui  alle  intese
sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la  citta'  dell'Aquila,
del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale  per  i
comuni del cratere, del 9-10 agosto  2012,  stipulate  ai  sensi  del
citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n.  83  del  2012,
sono prorogati fino al 31 dicembre  2021,  alle  medesime  condizioni
giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente  normativa  in
materia di vincoli alle assunzioni  a  tempo  determinato  presso  le
amministrazioni pubbliche.  Alle  proroghe  dei  suddetti  contratti,
eseguite in deroga alla  legge,  non  sono  applicabili  le  sanzioni
previste dalla normativa vigente,  ivi  compresa  la  sanzione  della
trasformazione  del  contratto  a  tempo  indeterminato.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma, quantificati nel limite di spesa  di  euro  2.320.000  per  il
2021, comprensivo del trattamento economico previsto per  i  titolari
degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo  67-ter,  comma  3,  del
decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  11. Le disposizioni di cui  all'articolo  9-sexies,  comma  1,  del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre
2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro  per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
114. 
  12. Le disposizioni di cui  al  comma  2  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino  all'anno  2021.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole  «al  31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2021»; 
    b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli  anni
2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite  di  500.000
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno
2021.». A tal fine le contabilita' speciali di  cui  all'articolo  2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono  incrementate
di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri,  pari
a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
114. 
  14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al primo periodo, le parole  «negli  anni  2015,  2016,
2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli  anni
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». 
  A tal fine le contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono  incrementate
di 2  milioni  di  euro  complessivi  per  l'anno  2021.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione  degli  interventi
per la ricostruzione, l'assistenza  alla  popolazione  e  la  ripresa
economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi  sismici  del
20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto
2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per  la  ricostruzione
delle  aree  colpite  dal  sisma  del  20-29  maggio  2012   di   cui
all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74  del  2012,
nonche' i contributi di cui all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  e  ogni  ulteriore  risorsa   destinata   al
finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o
privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei
territori colpiti, non sono  soggetti  a  procedure  di  sequestro  o
pignoramento e, in ogni caso,  a  esecuzione  forzata  in  virtu'  di
qualsivoglia azione esecutiva  o  cautelare,  restando  sospesa  ogni
azione  esecutiva  e  privi  di  effetto  i   pignoramenti   comunque
notificati. Le risorse e  i  contributi  di  cui  al  primo  periodo,
altresi', non sono da ricomprendersi nel fallimento e  sono  comunque
escluse dall'applicazione della disciplina della  legge  fallimentare
di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  nonche'  del  Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui  al  primo  e  secondo
periodo si applicano sino alla  definitiva  chiusura  delle  apposite
contabilita'  speciali  intestate   ai   Presidenti   delle   Regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  operanti   in   qualita'   di
commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
n. 74 del 2012. 
  16. Fermo restando quanto previsto  dalla  normativa  vigente,  per
l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, delle disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del  decreto-legge
28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro  per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio  2012,
individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, e' prorogata all'anno 2022 la sospensione,  prevista  dal  comma
456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  come  da
ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del decreto  legge  24
ottobre 2019 n. 123, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei
mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti  al
Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'articolo
5, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
da corrispondere nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento  e'
stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma  356,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Gli  oneri  di  cui  al  primo  periodo,  sono
pagati, senza applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  a  decorrere
dall'anno 2022, in rate di pari importo per  dieci  anni  sulla  base
della periodicita' di pagamento  prevista  nei  provvedimenti  e  nei
contratti  regolanti   i   mutui   stessi.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
114. 
  18. All'articolo 8  del  decreto-legge  24  ottobre  2019  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al  sisma»
sono soppresse e la parola «situati» e'  sostituita  dalla  seguente:
«situate». Restano fermi i pagamenti gia'  effettuati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    b) e' aggiunto infine il seguente periodo:  «Le  agevolazioni  di
cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31
dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili  inagibili
che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  e
dell'Istituto nazionale per la  previdenza  sociale  territorialmente
competenti, l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio
professionale o azienda o la permanenza dello stato  di  inagibilita'
gia' dichiarato.».