Art. 13 Luogo delle prestazioni di servizi 1. Si considerano effettuate nel Comune di Campione d'Italia le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi d'imposta che hanno nel comune la sede della loro attivita' economica o uno stabilimento ovvero il domicilio o la dimora abituale. 2. In deroga al comma 1, si considerano effettuate nel Comune di Campione d'Italia: a) se effettivamente svolte nel comune, le prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse; b) se effettivamente fornite nel comune, le prestazioni della ristorazione; c) se l'immobile si trova nel comune, le prestazioni di servizi relative a detto bene immobile; sono considerate prestazioni relative a beni immobili anche l'intermediazione, l'amministrazione, la valutazione e stima dell'immobile, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di prestazioni edili quali i lavori d'architettura, d'ingegneria e di preparazione e coordinamento di lavori immobiliari, la sorveglianza del cantiere, la sorveglianza di fondi e edifici nonche' le prestazioni di alloggio; d) se la prestazione e' destinata al territorio di Campione d'Italia, le prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario; e) se sono rese a consumatori finali residenti, domiciliati o stabili nel comune, la cessione e concessione di diritti su beni immateriali e di diritti analoghi, le prestazioni pubblicitarie, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' di elaborazione e fornitura di dati e simili, il prestito di personale, le prestazioni di mediazione (eccettuate quelle in relazione a immobili), la rinuncia a esercitare un'attivita' economica o professionale o a tutelare diritti; f) anche se rese da soggetti non aventi nel comune la sede della loro attivita' economica o uno stabilimento ovvero il domicilio o la dimora abituale, le prestazioni di servizi di telefonia fissa e mobile e servizi Internet rese nel territorio di Campione d'Italia. 3. Le prestazioni di trasporto transfrontaliero si considerano effettuate all'estero.