Art. 13 
 
 
                 Luogo delle prestazioni di servizi 
 
  1. Si considerano effettuate nel Comune  di  Campione  d'Italia  le
prestazioni di servizi rese da soggetti passivi d'imposta  che  hanno
nel comune la sede della loro attivita' economica o uno  stabilimento
ovvero il domicilio o la dimora abituale. 
  2. In deroga al comma 1, si considerano effettuate  nel  Comune  di
Campione d'Italia: 
  a) se effettivamente svolte nel comune, le  prestazioni  culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento  e
analoghe, comprese  le  prestazioni  del  promotore  e  le  eventuali
prestazioni connesse; 
  b) se effettivamente  fornite  nel  comune,  le  prestazioni  della
ristorazione; 
  c) se l'immobile si trova nel comune,  le  prestazioni  di  servizi
relative a detto bene immobile; sono considerate prestazioni relative
a  beni  immobili  anche  l'intermediazione,  l'amministrazione,   la
valutazione e stima  dell'immobile,  le  prestazioni  di  servizi  in
relazione  con  l'acquisto  o  la  costituzione  di   diritti   reali
immobiliari,  le  prestazioni  di  servizi  in   relazione   con   la
preparazione o il coordinamento di prestazioni edili quali  i  lavori
d'architettura, d'ingegneria e di  preparazione  e  coordinamento  di
lavori immobiliari, la sorveglianza del cantiere, la sorveglianza  di
fondi e edifici nonche' le prestazioni di alloggio; 
  d) se  la  prestazione  e'  destinata  al  territorio  di  Campione
d'Italia, le prestazioni di servizi  nell'ambito  della  cooperazione
internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario; 
  e) se sono rese  a  consumatori  finali  residenti,  domiciliati  o
stabili nel comune, la cessione e  concessione  di  diritti  su  beni
immateriali e di diritti analoghi, le prestazioni  pubblicitarie,  le
prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o  legale  nonche'  di
elaborazione e fornitura di dati e simili, il prestito di  personale,
le prestazioni  di  mediazione  (eccettuate  quelle  in  relazione  a
immobili),  la  rinuncia  a  esercitare  un'attivita'   economica   o
professionale o a tutelare diritti; 
  f) anche se rese da soggetti non aventi nel comune  la  sede  della
loro attivita' economica o uno stabilimento ovvero il domicilio o  la
dimora abituale, le prestazioni  di  servizi  di  telefonia  fissa  e
mobile e servizi Internet rese nel territorio di Campione d'Italia. 
  3. Le prestazioni  di  trasporto  transfrontaliero  si  considerano
effettuate all'estero.