Art. 24 Controlli 1. Le regioni, effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio regionale, per: a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP; b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche; c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP, che non attuano un programma operativo e, d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario; e) l'accertamento dei requisiti delle filiali di cui all'art. 13. Altresi', le regioni effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede in altre regioni, su richiesta di queste ultime. 2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento: a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno; b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento. Altresi', gli organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi. Con riferimento all'art. 27, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione, i controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualita' considerata, concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli in loco di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo. Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non puo' comunque eccedere i 5.000 euro, nonche' gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco. Sono altresi' di competenza degli organismi pagatori, i controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuati sul proprio territorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficienza, gli organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare che comunque non puo' essere inferiore al 10%. 3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori: a) la tipologia e le modalita' di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'art. 26, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi; b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori. 4. Le regioni e gli organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonche' su altri elementi ritenuti necessari. 5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilita' e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati all'art. 28 del regolamento di esecuzione e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP. 6. Le regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni di cui all'art. 34, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione relativamente alla verificabilita' dei criteri di ammissibilita', alla disponibilita' di personale adeguatamente qualificato, ai potenziali doppi finanziamenti.