Art. 24 
 
                              Controlli 
 
  1. Le regioni, effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti,
AOP e filiali di cui all'art. 13 con sede nel  territorio  regionale,
per: 
    a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP; 
    b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche; 
    c) il mantenimento  dei  requisiti  necessari  al  riconoscimento
delle OP e delle AOP, che non attuano un programma operativo e, 
    d) il mantenimento  dei  requisiti  necessari  al  riconoscimento
delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto
necessario; 
    e) l'accertamento dei requisiti delle filiali di cui all'art. 13. 
  Altresi', le regioni effettuano controlli in loco  sulle  OP  e  le
aziende agricole con sede nel proprio territorio, ancorche'  aderenti
ad AOP o OP con sede in altre regioni, su richiesta di queste ultime. 
  2. Gli  organismi  pagatori  effettuano  i  controlli  sulle  OP  e
relativi aderenti, AOP e filiali di cui  all'art.  13  con  sede  nel
territorio di competenza, per l'accertamento: 
    a)  della  corretta  attuazione  dei  programmi  operativi,  come
approvati dalle regioni, anche a seguito  delle  modifiche  in  corso
d'anno; 
    b) della correttezza delle spese sostenute e di  ogni  condizione
necessaria al pagamento degli aiuti,  tra  cui  il  mantenimento  dei
requisiti necessari al riconoscimento. 
  Altresi', gli organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle
OP  e  le  aziende  agricole  con  sede  nel  proprio  territorio  di
competenza, ancorche' aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di
altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi. 
  Con riferimento  all'art.  27,  paragrafo  7,  del  regolamento  di
esecuzione, i controlli svolti presso le aziende dei soci  nel  corso
dell'attuazione dell'annualita' considerata, concorrono a  soddisfare
la quota minima dei controlli in loco  di  cui  al  paragrafo  2  del
medesimo articolo. Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio,  gli
organismi pagatori definiscono il limite di  spesa  degli  interventi
che possono essere esonerati dal controllo,  che  non  puo'  comunque
eccedere i 5.000 euro, nonche' gli  interventi  considerati  a  basso
rischio di inadempimento, secondo  le  condizioni  individuate  dagli
stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti  i
controlli in loco. 
  Sono altresi' di competenza degli organismi pagatori,  i  controlli
di primo e secondo livello sulle operazioni di  ritiro  dei  prodotti
dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima  della  maturazione
effettuati sul proprio  territorio  di  competenza.  I  controlli  di
secondo livello sono svolti anche presso i destinatari  dei  prodotti
ritirati.  Relativamente  ai  controlli  di   primo   livello   sulle
operazioni  di  ritiro  per  beneficienza,  gli  organismi   pagatori
definiscono la percentuale di prodotto da  controllare  che  comunque
non puo' essere inferiore al 10%. 
  3. AGEA,  al  fine  di  garantire  controlli  omogenei  sull'intero
territorio  nazionale,  definisce,  in  accordo  con  gli   organismi
pagatori: 
    a) la tipologia e le modalita' di scambio delle informazioni  che
devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il
portale informatico di cui  all'art.  26,  per  la  programmazione  e
gestione dei controlli  complessivi  di  competenza  degli  organismi
pagatori stessi; 
    b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione  delle
diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento
dei programmi dei  controlli  da  realizzare  da  parte  dei  singoli
organismi pagatori. 
  4. Le regioni e gli organismi pagatori  definiscono  l'analisi  dei
rischi per l'esecuzione di controlli  di  propria  competenza,  sulla
base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato
e dal regolamento di esecuzione, nonche' su altri  elementi  ritenuti
necessari. 
  5. Ogni operazione di  controllo  amministrativo  o  in  loco  deve
essere documentata con verbali, annotazioni  sui  documenti  ed  ogni
altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilita'  e  l'evidenza
del controllo. In particolare, per i controlli  in  loco  il  verbale
deve  contenere  gli  elementi  minimi  indicati  all'art.   28   del
regolamento   di   esecuzione   e   deve   essere   obbligatoriamente
controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP. 
  6. Le regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle
condizioni di cui all'art. 34, lettere a), b) e c),  del  regolamento
di esecuzione  relativamente  alla  verificabilita'  dei  criteri  di
ammissibilita',  alla  disponibilita'  di   personale   adeguatamente
qualificato, ai potenziali doppi finanziamenti.