Art. 25 Autorita' incaricata delle comunicazioni 1. L'AGEA e' designata quale unica autorita' responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea, in attuazione dell'art. 77 del regolamento delegato, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, ai sensi dell'art. 54 del regolamento delegato; b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell'allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 55 del regolamento delegato; c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da Paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'art. 74 del regolamento delegato. 2. Le regioni e province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalita' e i termini definiti dalla medesima in conformita' alle disposizioni recate dalla Strategia nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea. Le modalita' e i termini definiti da AGEA concernono anche l'acquisizione dei dati sul valore della produzione commercializzata da ciascun gruppo dei produttori o organizzazioni di produttori non riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che ricevono un aiuto sotto l'art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per ciascuno dei cinque anni per i quali l'aiuto e' concesso. 3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), al Ministero.