Art. 25 
 
              Autorita' incaricata delle comunicazioni 
 
  1.  L'AGEA  e'  designata  quale   unica   autorita'   responsabile
dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione
europea, in attuazione dell'art. 77  del  regolamento  delegato,  con
particolare riguardo ai seguenti aspetti: 
    a)  gruppi   di   produttori,   organizzazioni   di   produttori,
associazioni  di  organizzazioni  di  produttori   e   organizzazioni
interprofessionali, ai sensi dell'art. 54 del regolamento delegato; 
    b) prezzi  alla  produzione  degli  ortofrutticoli  rilevati  nei
mercati rappresentativi elencati nell'allegato al  presente  decreto,
ai sensi dell'art. 55 del regolamento delegato; 
    c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da Paesi terzi  e
commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai  sensi
dell'art. 74 del regolamento delegato. 
  2. Le regioni e province autonome comunicano all'AGEA,  secondo  le
modalita' e i termini definiti dalla  medesima  in  conformita'  alle
disposizioni recate dalla Strategia  nazionale,  le  informazioni  di
propria  competenza  necessarie  all'adempimento  degli  obblighi  di
comunicazione verso la Commissione europea. 
  Le  modalita'  e  i  termini  definiti  da  AGEA  concernono  anche
l'acquisizione dei dati sul valore della produzione  commercializzata
da ciascun gruppo dei produttori o organizzazioni di  produttori  non
riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che ricevono
un aiuto sotto l'art. 27  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  per
ciascuno dei cinque anni per i quali l'aiuto e' concesso. 
  3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui  al  comma  1,
lettera a), al Ministero.