Art. 28 
 
                       Procedure di attuazione 
 
  1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto, sono riportate in allegato, che  costituisce  parte
integrante del decreto. 
  2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui
al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali  e  del  turismo,  acquisita  l'intesa
della Conferenza  Stato-regioni.  La  predetta  intesa,  in  caso  di
motivate situazioni di urgenza, puo'  non  essere  richiesta  per  le
modifiche dell'allegato.