Art. 29 Norme finali e transitorie 1. I programmi operativi in corso proseguono fino al 31 dicembre 2020 alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867. 2. Le OP gia' riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 ottobre 2017, n. 5927, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto entro il 30 settembre 2022. Il mancato adeguamento non da' diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2022 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine fanno testo il numero di produttori che compongono la compagine sociale al 30 settembre 2022 e il valore della produzione commercializzata ad essi riferibile. 3. In deroga al comma 6 dell'art. 16, le OP che hanno in corso un programma operativo presentato tramite la AOP, approvato a norma del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 agosto 2017, n. 4969, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 settembre 2018, n. 9286 presentano tramite la AOP le modifiche di cui all'art. 34 del regolamento delegato alla regione che ha approvato il programma operativo poliennale e le domande d'aiuto di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione al relativo organismo pagatore. 4. Per i nuovi programmi poliennali presentati nel 2020 e per le modifiche presentate nel 2020 relative alle annualita' successive dei programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del presente decreto, sono cosi' modificati: il 30 settembre e' posticipato al 20 ottobre ed il 31 ottobre e' posticipato al 20 novembre. 5. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile. 6. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponde ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.