Art. 29 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. I programmi operativi in corso proseguono fino  al  31  dicembre
2020  alle  condizioni  stabilite  dal  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2019, n. 8867. 
  2. Le OP gia' riconosciute alla data del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 18 ottobre 2017,  n.  5927,
dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi
1, 2 e 4 del presente decreto entro il 30 settembre 2022. Il  mancato
adeguamento non da' diritto a presentare un nuovo programma operativo
o a proseguire quello in atto oltre il termine del 31 dicembre 2022 e
comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal  1°
gennaio 2023. A tal fine fanno testo  il  numero  di  produttori  che
compongono la compagine sociale al 30  settembre  2022  e  il  valore
della produzione commercializzata ad essi riferibile. 
  3. In deroga al comma 6 dell'art. 16, le OP che hanno in  corso  un
programma operativo presentato tramite la AOP, approvato a norma  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
del 29 agosto 2017, n. 4969, come modificato dal decreto del Ministro
delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  27
settembre 2018, n. 9286 presentano tramite la AOP le modifiche di cui
all'art. 34 del regolamento delegato alla regione che ha approvato il
programma operativo poliennale e le domande d'aiuto di cui all'art. 9
del regolamento di esecuzione al relativo organismo pagatore. 
  4. Per i nuovi programmi poliennali presentati nel 2020  e  per  le
modifiche presentate nel 2020 relative alle annualita' successive dei
programmi operativi in corso, i termini di cui all'art. 16, commi 1 e
3, del presente decreto, sono cosi' modificati: il  30  settembre  e'
posticipato al 20 ottobre ed il  31  ottobre  e'  posticipato  al  20
novembre. 
  5. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano  i
propri  statuti  sociali  alle   normative   unionali   e   nazionali
modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile. 
  6. Qualora un qualsiasi termine  temporale  indicato  nel  presente
decreto e nell'allegato allo stesso corrisponde ad un giorno festivo,
il termine stesso si ritiene posticipato al primo  giorno  lavorativo
successivo. 
  Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni  prefestivi.
In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a  ricevere  le  istanze
sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio  per
posta elettronica certificata.