Art. 30 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Fatte  salve  le  determinazioni  da  assumere  ai  sensi   del
regolamento (UE) n.  1308/2013,  dall'attuazione  delle  disposizioni
contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni competenti provvedono con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.