Art. 39 
 
               Disposizioni applicabili in zona rossa 
 
  1. A  far  data  dal  primo  giorno  non  festivo  successivo  alla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  ordinanze  di   cui
all'art. 38, comma 1, nelle  zone  rosse  si  applicano,  oltre  alle
misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al
Capo III ove non siano previste misure piu'  rigorose  ai  sensi  del
presente Capo.