Art. 39 Disposizioni applicabili in zona rossa 1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'art. 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del presente Capo.