Art. 40 
 
           Misure relative agli spostamenti in zona rossa 
 
  1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori
in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori,  salvo  che
per gli spostamenti motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.  E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
  2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente  necessari
ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza  nei  limiti
in cui la stessa e' consentita. 
  3. Il transito sui territori in zona rossa  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto.