Art. 41 
 
               Attivita' motoria e attivita' sportiva 
 
  1. Tutte le attivita' previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche  se
svolte nei centri sportivi all'aperto, sono  sospese.  Sono  altresi'
sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti  di
promozione sportiva. 
  2. E' consentito  svolgere  individualmente  attivita'  motoria  in
prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie.  E'
altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale.