Art. 41 Attivita' motoria e attivita' sportiva 1. Tutte le attivita' previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. 2. E' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresi' consentito lo svolgimento di attivita' sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.