Art. 42 
 
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico 
 
  1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al  pubblico  dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica. 
  2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali
o spazi anche all'aperto.