Art. 43 
 
                       Istituzioni scolastiche 
 
  1. Sono sospese le attivita' dei servizi educativi dell'infanzia di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le
attivita' scolastiche e didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado si svolgono esclusivamente  con  modalita'  a  distanza.  Resta
salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza  qualora  sia
necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una
relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica
degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi  speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  collegamento  on
line con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale
integrata.