Art. 44 
 
Istruzione superiore, corsi di  formazione  in  medicina  generale  e
                          prove di verifica 
 
  1. E' sospesa la frequenza delle attivita' formative e  curriculari
delle universita' e delle istituzioni di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento  di  tali
attivita' a distanza. 
  2. I corsi per i medici in formazione  specialistica,  i  corsi  di
formazione specifica in medicina generale, nonche' le  attivita'  dei
tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  le  altre   attivita',
didattiche   o   curriculari,   eventualmente    individuate    dalle
universita',  sentito  il   Comitato   universitario   regionale   di
riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in
modalita' in presenza. 
  3. Resta in ogni caso fermo  il  rispetto  delle  linee  guida  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui  all'allegato  18,
nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi  confermati
e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  si  applicano,  per
quanto  compatibili,  anche  alle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica musicale e coreutica,  sentito  il  Comitato  Universitario
Regionale  di  riferimento  che  puo'  acquisire  il  parere,  per  i
Conservatori di Musica, del Comitato  Territoriale  di  Coordinamento
(CO.TE.CO.)  e,  per  le  Accademie  e  gli  ISIA,  della  competente
Conferenza dei Direttori. 
  5.  Sono  temporaneamente  sospese  le  prove  di  verifica   delle
capacita' e dei  comportamenti,  di  cui  all'art.  121  del  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  per  il  conseguimento  delle
patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini
previsti dagliarticoli 121e122 del citato decreto legislativo n.  285
del 1992, in favore dei candidati  che  non  hanno  potuto  sostenere
dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza
di cui all'art. 38, comma 1.