Art. 45 
 
                        Attivita' commerciali 
 
  1. Sono  sospese  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di
vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei  giorni
festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2. 
  2. Sono chiusi,  indipendentemente  dalla  tipologia  di  attivita'
svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla  vendita  di  soli
generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 
  3. Restano  aperte  le  edicole,  i  tabaccai,  le  farmacie  e  le
parafarmacie.