Art. 48 
 
                        Attivita' lavorativa 
 
  1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza  del  personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che
ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale
presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza.   Il
personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in
modalita' agile.