Art. 9
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, e'
sostituito dal seguente: ((«3. Il Presidente)) del Consiglio dei
ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio
decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della
giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le
Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle
quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.».
2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006 n.
296, ultimo periodo, le parole «nella dotazione dello stato di
previsione del Ministero della solidarieta' sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri».
3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), (( numero 2) )), del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, ((e' abrogato)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 28
agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n.
207, come modificato dalla presente legge
«Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi
a livello nazionale, regionale e locale per favorire la
promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente
ad esse piu' confacente ovvero la famiglia naturale,
adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della
Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli
1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse del Fondo e' riservata al,
finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di
Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base
dell'ultima rilevazione della popolazione minorile
effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione
dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di poverta' cosi' come
stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attivita' criminose come accertata dalla Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno,
nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
Ministero di grazia e giustizia.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il
Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto
emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle
finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le
pari opportunita', sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari
competenti, provvede alla ripartizione delle quote del
Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma
2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la
spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312
miliardi a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo del comma 1258 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1.
(Omissis).
1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto
1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata,
limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al
comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1
annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di
cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non
liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto
1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono
conservate nel bilancio della Presidenza del consiglio dei
ministri per cinque anni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera c)
dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2018, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018 n. 97, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza,
disabilita'). - 1. Sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita':
a) - b) (Omissis);
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche
con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali
servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche per il sostegno
dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a una
famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero
in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione
sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
1) le funzioni di competenza del Governo per
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e
quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269;
2. (Soppresso);
d) (Omissis).
2.- 8. (Omissis).».