Art. 9 
 
           Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 
 
  1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997,  n.  285,  e'
sostituito dal seguente: ((«3.  Il  Presidente))  del  Consiglio  dei
ministri ovvero il Ministro delegato per  la  famiglia,  con  proprio
decreto emanato di  concerto  con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della
giustizia e con  il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nonche'  le
Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle
quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.». 
  2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006  n.
296, ultimo periodo,  le  parole  «nella  dotazione  dello  stato  di
previsione del Ministero della solidarieta' sociale» sono  sostituite
dalle seguenti: «nel bilancio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri». 
  3. L'articolo 3,  comma  1,  lettera  c),  ((  numero  2)  )),  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, ((e' abrogato)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  28
          agosto 1997, n. 285  (Disposizioni  per  la  promozione  di
          diritti e di opportunita' per l'infanzia e  l'adolescenza),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5  settembre  1997,  n.
          207, come modificato dalla presente legge 
              «Art.   1   (Fondo   nazionale   per    l'infanzia    e
          l'adolescenza). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del
          Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e
          l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di  interventi
          a livello nazionale, regionale e  locale  per  favorire  la
          promozione  dei  diritti,  la  qualita'  della   vita,   lo
          sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
          dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando  l'ambiente
          ad  esse  piu'  confacente  ovvero  la  famiglia  naturale,
          adottiva o affidataria, in attuazione  dei  principi  della
          Convenzione sui diritti del  fanciullo  resa  esecutiva  ai
          sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli  articoli
          1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
              2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al  30  per
          cento  delle   risorse   del   Fondo   e'   riservata   al,
          finanziamento di interventi da  realizzare  nei  comuni  di
          Venezia, Milano, Torino, Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,
          Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria,  Catania,
          Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
          riservata  avviene,  per  il  50  per  cento,  sulla   base
          dell'ultima   rilevazione   della   popolazione    minorile
          effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  e
          per il 50 per cento secondo i seguenti criteri: 
                a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
          le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e  di
          analisi per l'infanzia della Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri; 
                b) numero di minori presenti in presidi  residenziali
          socio-assistenziali   in   base   all'ultima    rilevazione
          dell'ISTAT; 
                c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola
          dell'obbligo come accertata dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione; 
                d) percentuale  di  famiglie  con  figli  minori  che
          vivono al di sotto della  soglia  di  poverta'  cosi'  come
          stimata dall'ISTAT; 
                e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
          in  attivita'  criminose  come  accertata  dalla  Direzione
          generale dei servizi  civili  del  Ministero  dell'interno,
          nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del
          Ministero di grazia e giustizia. 
              3. Il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  il
          Ministro delegato per  la  famiglia,  con  proprio  decreto
          emanato di concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  dell'interno,  dell'economia  e  delle
          finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per  le
          pari opportunita', sentite la Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano  nonche'  le  Commissioni  parlamentari
          competenti, provvede  alla  ripartizione  delle  quote  del
          Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma
          2. 
              4. Per il finanziamento del  Fondo  e'  autorizzata  la
          spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e  di  lire  312
          miliardi a decorrere dall'anno 1998.». 
              - Si riporta il testo del comma 1258  dell'articolo  1,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007)),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006,  n.  299,  S.O.  n.  244,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e
          l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28  agosto
          1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007,  e'  determinata,
          limitatamente alle risorse destinate ai comuni  di  cui  al
          comma  2,  secondo  periodo,  dello   stesso   articolo   1
          annualmente dalla legge finanziaria, con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma  non
          liquidate entro la chiusura dell'esercizio  finanziario  in
          attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28  agosto
          1997, n. 285,  in  favore  dei  comuni  ivi  indicati  sono
          conservate nel bilancio della Presidenza del consiglio  dei
          ministri per cinque anni. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1,   lettera   c)
          dell'articolo 3 del decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
          2018, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          agosto 2018 n. 97, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  3  (Riordino  delle  funzioni  di  indirizzo   e
          coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri  in
          materia di  famiglia,  adozioni,  infanzia  e  adolescenza,
          disabilita').  -  1.  Sono  attribuite  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato  per  la
          famiglia e le disabilita': 
                a) - b) (Omissis); 
                c)  le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza,  anche
          con riferimento allo sviluppo dei  servizi  socio-educativi
          per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a  tali
          servizi,  le  competenze  del  Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, nonche'  le  funzioni  di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
          materia di coordinamento delle politiche  per  il  sostegno
          dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
          anche  con  riferimento  al  diritto  degli  stessi  a  una
          famiglia, fatte salve le competenze del medesimo  Ministero
          in materia di politiche per l'integrazione  e  l'inclusione
          sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi': 
                1)  le  funzioni  di  competenza  del   Governo   per
          l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza  e
          quelle gia' proprie del Centro nazionale di  documentazione
          e di analisi per l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          103,  nonche'  quelle  relative  all'Osservatorio  per   il
          contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,  di
          cui all'articolo 17, comma  1-bis,  della  legge  3  agosto
          1998, n. 269; 
                2. (Soppresso); 
                d) (Omissis). 
              2.- 8. (Omissis).».