Art. 31 
 
Misure per favorire l'attivita' didattica e  per  il  recupero  delle
  competenze e della socialita' delle studentesse  e  degli  studenti
  nell' (( emergenza da COVID-19 )) 
 
  1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  ((
ed educative )) di cui all'articolo 1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n.  296,  e'  incrementato  di  150  milioni  di  euro
nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato  per  l'acquisto,
sulla base  delle  esigenze  delle  singole  istituzioni  scolastiche
statali, di: 
    a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale
((, dell'aria )) e degli ambienti, nonche' di ogni  altro  materiale,
anche di consumo, il  cui  impiego  sia  riconducibile  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
    b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza
psicologica  e  pedagogica,  da  rivolgere  in  particolar   modo   a
studentesse  e  studenti,  oltre  che  al  personale  scolastico,  in
relazione alla prevenzione  e  al  trattamento  dei  disagi  e  delle
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    c) servizi medico-sanitari  volti  a  supportare  le  istituzioni
scolastiche (( ed educative statali )) nella gestione  dell'emergenza
epidemiologica,  nelle  attivita'  inerenti   alla   somministrazione
facoltativa  di  test  diagnostici  alla  popolazione  scolastica  di
riferimento, all'espletamento delle  attivita'  di  tracciamento  dei
contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo  scopo
di svolgere una funzione efficace e  tempestiva  di  raccordo  con  i
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali; 
    d) dispositivi  e  materiali  destinati  al  potenziamento  delle
attivita' di inclusione  degli  studenti  con  disabilita',  disturbi
specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 
  ((  1-bis.   In   considerazione   del   protrarsi   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  del  relativo  impatto  sul  sistema
universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti  nonche'
quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli  16  e  17
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi  decreti
attuativi  mantengono  il   proprio   status   con   riferimento   al
monitoraggio dei requisiti  di  riconoscimento  e  dei  requisiti  di
accreditamento  basato  sui   dati   relativi   all'anno   accademico
2020/2021, a prescindere dal loro rispetto. )) 
  2. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato
articolo 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Il
Ministero dell'istruzione garantisce  la  gestione  coordinata  delle
iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati  di
indirizzo,  supporto  e  monitoraggio  in  favore  delle  istituzioni
scolastiche (( ed educative statali )), anche attraverso il  servizio
di assistenza Amministrativo -  Contabile  e  la  predisposizione  di
procedure  operative,  modelli  anche  informatici  e  documentazione
funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  comunica  alle  istituzioni
scolastiche  ed   educative   statali   l'ammontare   delle   risorse
finanziarie di cui al  comma  1  da  assegnare,  con  l'obiettivo  di
accelerare l'avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione
degli interventi. Le istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali
provvedono  entro  il  31  dicembre  2021  alla  realizzazione  degli
interventi o al completamento delle procedure  di  affidamento  degli
interventi. 
  4. I  revisori  dei  conti  delle  istituzioni  scolastiche  ((  ed
educative statali  ))  svolgono  controlli  successivi  sull'utilizzo
delle risorse finanziarie di cui al presente  articolo  in  relazione
alle finalita' in esso stabilite, ai sensi dell'articolo 51, comma 4,
primo periodo, (( del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018,  n.
129, )) e  secondo  le  indicazioni  del  Ministero  dell'istruzione,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5.  L'assenza  dal  lavoro  del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ((
ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino  a  sei  anni,  nonche'
degli enti  universitari  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) )) per la somministrazione del
vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta  assenza  non
determina  alcuna  decurtazione  del   trattamento   economico,   ne'
fondamentale ne' accessorio. 
  6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche (( ed educative
statali )) nella  gestione  della  situazione  emergenziale  e  nello
sviluppo  di  attivita'  volte  a  potenziare   l'offerta   formativa
extracurricolare,  il  recupero  delle   competenze   di   base,   il
consolidamento delle discipline, la promozione di  attivita'  per  il
recupero della socialita', della proattivita', della vita  di  gruppo
delle studentesse e degli studenti anche nel periodo  che  intercorre
tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021  e  l'inizio
di   quelle   dell'anno   scolastico   2021/2022,   il   Fondo    per
l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e  per  gli
interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
Tali risorse sono  assegnate  e  utilizzate  sulla  base  di  criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  anche  al  fine   di
ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo
nazionale «Per la Scuola»  2014-2020,  da  adottarsi  entro  quindici
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto-legge.   Le
istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro  il  31
dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al  completamento
delle procedure di affidamento degli  interventi,  anche  tramite  il
coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto  della
normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali. 
  (( 6-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  6  sono  inoltre
stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale  e
dello sviluppo di attivita' volte a  potenziare  l'offerta  formativa
extracurricolare, 3 milioni di euro per l'anno  2021,  da  trasferire
alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di
Trento e di Bolzano  per  il  riparto  alle  istituzioni  scolastiche
situate nei territori di competenza. 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a  3  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e  dal  comma  6,  pari  a  300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  601  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2007): 
                «601.  A  decorrere  dall'anno  2007,  al   fine   di
          aumentare l'efficienza  e  la  celerita'  dei  processi  di
          finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti
          nello stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, in apposita  unita'  previsionale  di  base,  i
          seguenti  fondi:  "Fondo  per  le  competenze   dovute   al
          personale delle  istituzioni  scolastiche,  con  esclusione
          delle  spese   per   stipendi   del   personale   a   tempo
          indeterminato e determinato" e "Fondo per il  funzionamento
          delle   istituzioni   scolastiche".   Ai   predetti   fondi
          affluiscono gli stanziamenti dei  capitoli  iscritti  nelle
          unita' previsionali di base dello stato di  previsione  del
          Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
          e   "Interventi   integrativi   disabili",   nonche'    gli
          stanziamenti  iscritti  nel   centro   di   responsabilita'
          "Programmazione ministeriale e  gestione  ministeriale  del
          bilancio" destinati ad integrare  i  fondi  stessi  nonche'
          l'autorizzazione di spesa di cui  alla  legge  18  dicembre
          1997, n. 440, quota parte pari a  15,7  milioni  dei  fondi
          destinati all'attuazione del  piano  programmatico  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.  53,
          l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del  presente
          articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti  variazioni  di  bilancio.
          Con decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse  di  cui
          al presente  comma  nonche'  per  la  determinazione  delle
          misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
          e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
          spese effettuate da parte delle istituzioni  scolastiche  a
          valere   sulle   risorse   finanziarie   derivanti    dalla
          costituzione  dei  predetti  fondi,  il   Ministero   della
          pubblica istruzione procede a una  specifica  attivita'  di
          monitoraggio.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  16  e  17  del
          decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68  (Revisione  della
          normativa di principio in materia di diritto allo studio  e
          valorizzazione   dei   collegi   universitari    legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, Lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della Legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6): 
                «Articolo  16  (Disciplina  del  riconoscimento   dei
          collegi  universitari).  -  1.  Con  proprio  decreto,   il
          Ministero concede il riconoscimento ai collegi universitari
          che ne avanzano richiesta nel termine di centoventi  giorni
          dal ricevimento della domanda. 
              2.   Ai   fini   del   riconoscimento,   il    collegio
          universitario deve  dimostrare  di  possedere  requisiti  e
          standard minimi  a  carattere  istituzionale,  logistico  e
          funzionale, non inferiori a quelli previsti  per  l'accesso
          ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n.
          338, ed in particolare: 
                a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo,
          svolto in maniera sistematica e continuativa,  ed  adeguata
          dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni
          e   strutture   organizzative   necessarie   per   la   sua
          realizzazione; 
                b) disporre di strutture ricettive  dotate  di  spazi
          polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di
          funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di
          attivita' formative, culturali e ricreative, concepite  con
          alti standard qualitativi; 
                  c) disporre di  strutture  ricettive  in  grado  di
          ospitare utenti italiani, provenienti da piu'  regioni  sul
          territorio nazionale, e stranieri, con particolare riguardo
          a quelli provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in
          una prospettiva di sviluppo interculturale; 
                  c-bis) per i collegi universitari  gia'  legalmente
          riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti  di  cui
          alla legge 14 novembre 2000, n. 338. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro,  da   adottare   entro
          centoventi giorni dalla data di pubblicazione del  presente
          decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale,   sono   indicate   le
          modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2,
          lettere a), b),  c),  e  le  modalita'  di  verifica  della
          permanenza dei requisiti medesimi  nonche'  di  revoca  del
          riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica. 
              4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il  collegio
          universitario  acquisisce   la   qualifica   di   "collegio
          universitario di merito". 
              5. Restano ferme le vigenti  disposizioni  sui  collegi
          universitari legalmente riconosciuti.» 
                «Articolo  17  (Disciplina  dell'accreditamento   dei
          collegi universitari di  merito).  -  1.  Con  decreto  del
          Ministro sono individuati i parametri per la  dimostrazione
          dei requisiti per l'accreditamento dei collegi universitari
          di merito, di cui al comma 3, e le  modalita'  di  verifica
          della permanenza dei requisiti medesimi nonche'  di  revoca
          dell'accreditamento  all'esito  negativo   della   predetta
          verifica. 
              2.  L'accreditamento  e'  concesso  con   decreto   del
          Ministro,  su  domanda  avanzata  dagli   interessati.   La
          presentazione  della  domanda  e'  consentita  ai   collegi
          universitari   di   merito   che   abbiano   ottenuto    il
          riconoscimento da almeno cinque anni. 
              3. Per la concessione  dell'accreditamento  di  cui  al
          comma  2,  il  collegio  universitario   di   merito   deve
          dimostrare di  possedere  requisiti  e  standard  minimi  a
          carattere istituzionale, logistico  e  funzionale.  A  tale
          fine, la domanda di cui al comma 1  deve  essere  corredata
          della documentazione che attesti e dimostri: 
                a)  l'esclusiva  finalita'  di  gestione  di  collegi
          universitari; 
                b) il prestigio  acquisito  dal  collegio  in  ambito
          culturale; 
                c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito
          formativo; 
                d) la rilevanza internazionale dell'istituzione,  non
          solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che
          favoriscono  la  mobilita'  internazionale  degli  studenti
          iscritti. 
              4. Il Ministero entro novanta  giorni  dal  ricevimento
          della  domanda  di   cui   al   comma   2,   esaminata   la
          documentazione  di  cui  al  comma  3  e  in  presenza  dei
          requisiti  richiesti,  emana  il  decreto  di   concessione
          dell'accreditamento. 
              5.  L'accreditamento  del  collegio  universitario   di
          merito e' condizione  necessaria  per  la  concessione  del
          finanziamento statale. 
              6. Con il decreto di cui  al  comma  1,  sono  altresi'
          definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti
          statali per i collegi universitari di  merito  accreditati,
          compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
              7.  Le  scuole  universitarie  di  alta  formazione   a
          carattere residenziale, attivate presso le universita' allo
          scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi  rispetto  ai
          corsi  di  studio,  sono  riconosciute  e  accreditate  con
          decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.» 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 51  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 28 agosto 2018, n. 129  (Regolamento  recante
          istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
          delle istituzioni scolastiche, ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
                «Articolo 51 (Compiti dei revisori dei conti). - 1. -
          3. Omissis 
              4.  I  revisori  dei  conti  svolgono,   altresi',   su
          specifico  incarico  delle  rispettive  amministrazioni  di
          appartenenza gli altri  controlli  e  verifiche  richiesti,
          anche per esigenze di monitoraggio  della  spesa  pubblica.
          Essi,  inoltre,  procedono  alla  verifica   del   corretto
          utilizzo delle risorse finalizzate  alla  realizzazione  di
          attivita' gestite su progetti o  affidamenti  da  parte  di
          soggetti pubblici e privati, nonche' su progetti  nazionali
          ed europei  e  della  connessa  rendicontazione  di  spesa,
          svolgendo,    ove    richiesto,    anche    attivita'    di
          rendicontazione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  18
          dicembre  1997,  n.  440   (Istituzione   del   Fondo   per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per gli interventi perequativi): 
                «Articolo   1   (Fondo    per    l'arricchimento    e
          l'ampliamento dell'offerta formativa e per  gli  interventi
          perequativi). - 1. A decorrere  dall'esercizio  finanziario
          1997, e' istituito nello stato di previsione del  Ministero
          della pubblica istruzione un fondo  denominato  "Fondo  per
          l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
          per  gli  interventi  perequativi"  destinato  alla   piena
          realizzazione dell'autonomia  scolastica,  all'introduzione
          dell'insegnamento di una seconda lingua  comunitaria  nelle
          scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita'  e
          del tasso  di  successo  scolastico,  alla  formazione  del
          personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
          formazione  post  -  secondaria  non  universitaria,   allo
          sviluppo  della  formazione  continua  e  ricorrente,  agli
          interventi per l'adeguamento dei programmi  di  studio  dei
          diversi ordini e gradi, ad interventi  per  la  valutazione
          dell'efficienza e dell'efficacia  del  sistema  scolastico,
          alla realizzazione  di  interventi  perequativi  in  favore
          delle istituzioni scolastiche  tali  da  consentire,  anche
          mediante   integrazione   degli    organici    provinciali,
          l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione  di
          interventi integrati, alla copertura della quota  nazionale
          di  iniziative  cofinanziate  con   i   fondi   strutturali
          dell'Unione europea. 
              1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte
          del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente  destinata  al
          finanziamento  di  progetti  volti  alla   costituzione   o
          all'aggiornamento,  presso   le   istituzioni   scolastiche
          statali,   di   laboratori   scientifico-tecnologici    che
          utilizzano  materiali  innovativi,  necessari  a  connotare
          l'attivita' didattica laboratoriale  secondo  parametri  di
          alta   professionalita'.   Il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  individua  con  proprio
          decreto la tipologia di laboratori  e  i  materiali  per  i
          quali  e'  possibile  presentare   proposte   di   progetto
          finanziate con la  parte  di  Fondo  di  cui  al  comma  1,
          individuata ai sensi del primo periodo. 
              2. Le disponibilita' di cui al  comma  1  da  iscrivere
          nello stato di  previsione  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione  sono  ripartite,  sentito   il   parere   delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  con   decreti   del
          Ministro  del  tesoro,   anche   su   capitoli   di   nuova
          istituzione,  su  proposta  del  Ministro  della   pubblica
          istruzione, in attuazione delle direttive di  cui  all'art.
          2. Le eventuali disponibilita'  non  utilizzate  nel  corso
          dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.