Art. 32 
 
Completamento del programma di (( sostegno alla  fruizione  ))  delle
  attivita' di didattica digitale per (( le regioni  del  Mezzogiorno
  )) 
 
  1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno
alla fruizione delle attivita' di didattica digitale integrata  nelle
Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo  1,  comma  62,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 e' incrementato per il 2021 di  35
milioni di euro. Agli oneri derivanti  dalla  presente  disposizione,
pari a 35 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  all'acquisto  di
dispositivi e  strumenti  digitali  individuali,  anche  al  fine  di
assicurare una connettivita' di  dati  illimitata,  da  concedere  in
comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti,  anche
nel rispetto  dei  criteri  di  accessibilita'  per  le  persone  con
disabilita', nonche' per l'utilizzo delle  piattaforme  digitali  per
l'apprendimento a distanza. 
  3. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  altresi'  destinate  alle
istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per
lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata,
anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le  persone  con
disabilita',  nonche'  per  assicurare  una  connettivita'  di   dati
illimitata. 
  4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione,  di  concerto  con  il
Ministro per il sud e la coesione  territoriale  e  il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  le  risorse  di
cui al comma 1 sono ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  delle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di
studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie. 
  5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti  di  cui  ai
commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di  cui  all'articolo  1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  ovvero  ai
sensi dell'articolo 75  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  6. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  ad  anticipare  in
un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in
attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine
iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei
controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente  articolo
in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  62  dell'articolo  1
          della legge 13 luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino delle disposizioni legislative vigenti): 
                «62.  Al  fine   di   consentire   alle   istituzioni
          scolastiche di attuare le attivita' previste nei  commi  da
          56 a 61, nell'anno finanziario  2015  e'  utilizzata  quota
          parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
          nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
          ed educative statali sul Fondo per il  funzionamento  delle
          istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma  601,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni. A decorrere dall'anno 2016,  e'  autorizzata
          la spesa di euro 30 milioni annui.» 
              - Si riporta il testo del  comma  177  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «177. In attuazione dell'articolo 119, quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 449 e 450,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
                «449. Nel rispetto del sistema delle  convenzioni  di
          cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
          e successive modificazioni, e 58 della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute  ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, nonche' le autorita'  indipendenti,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A. 
              450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche,
          ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni  ordine
          e grado, delle istituzioni educative  e  delle  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  per  gli
          acquisti di beni e servizi di importo pari  o  superiore  a
          5.000  euro  e  al  di  sotto  della  soglia   di   rilievo
          comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso   al   mercato
          elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
          all'articolo 328,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti  al
          comma 449 del presente articolo, le  altre  amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti,  per
          gli acquisti di beni e servizi di importo pari o  superiore
          a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
          sono tenute a fare ricorso  al  mercato  elettronico  della
          pubblica   amministrazione   ovvero   ad   altri    mercati
          elettronici istituiti ai sensi del  medesimo  articolo  328
          ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla
          centrale regionale di riferimento per lo svolgimento  delle
          relative procedure. Per gli istituti e le  scuole  di  ogni
          ordine e grado, le  istituzioni  educative,  tenendo  conto
          delle rispettive specificita', sono definite,  con  decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, linee guida indirizzate alla  razionalizzazione  e
          al coordinamento degli acquisti di beni e servizi  omogenei
          per natura merceologica tra piu'  istituzioni,  avvalendosi
          delle procedure di cui al presente comma. A  decorrere  dal
          2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni  sono
          presi in considerazione ai fini della  distribuzione  delle
          risorse per il funzionamento.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  75  del  citato
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
                «Articolo 75 (Acquisti per  lo  sviluppo  di  sistemi
          informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi
          in rete per l'accesso di cittadini e imprese). - 1. Al fine
          di  agevolare  la  diffusione  del  lavoro  agile  di   cui
          all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire
          la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi  di
          telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di
          cittadini e imprese, quali ulteriori  misure  di  contrasto
          agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da
          COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come  definite
          dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50,  nonche'  le  autorita'  amministrative
          indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per  le
          societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione, in deroga  ad  ogni  disposizione  di  legge  che
          disciplina   i    procedimenti    di    approvvigionamento,
          affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e  opere,
          fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  nonche'  del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e  del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  11  maggio  2012,  n.  56  sono
          autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e
          servizi informatici,  preferibilmente  basati  sul  modello
          cloud SaaS (software as  a  service)  e,  soltanto  laddove
          ricorrono  esigenze  di   sicurezza   pubblica   ai   sensi
          dell'articolo  4,  paragrafo  1,   del   regolamento   (UE)
          2018/1807 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          novembre 2018, con sistemi di conservazione,  processamento
          e  gestione  dei  dati  necessariamente   localizzati   sul
          territorio nazionale,  nonche'  servizi  di  connettivita',
          mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione  di
          un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2,  lett.
          c),  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
          selezionando l'affidatario  tra  almeno  quattro  operatori
          economici, di cui almeno una  «start-up  innovativa»  o  un
          «piccola   e   media    impresa    innovativa»,    iscritta
          nell'apposita sezione speciale del registro  delle  imprese
          di cui all'articolo  25,  comma  8,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4,  comma  2,
          del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
              2. Le amministrazioni trasmettono al  Dipartimento  per
          la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  gli
          atti con i quali sono indette le procedure negoziate. 
              3. Le amministrazioni possono  stipulare  il  contratto
          previa    acquisizione    di     una     autocertificazione
          dell'operatore  economico  aggiudicatario   attestante   il
          possesso dei requisiti generali, finanziari e  tecnici,  la
          regolarita' del DURC e l'assenza di  motivi  di  esclusione
          secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario  Informatico
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (ANAC),  nonche'
          previa verifica del  rispetto  delle  prescrizioni  imposte
          dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara,
          le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed
          avviano l'esecuzione  dello  stesso,  anche  in  deroga  ai
          termini di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. 
              3-bis. I contratti relativi agli  acquisti  di  servizi
          informatici e di connettivita' hanno una durata massima non
          superiore  a  trentasei  mesi,  prevedono  di  diritto   la
          facolta'  di   recesso   unilaterale   dell'amministrazione
          decorso un periodo non superiore a dodici mesi  dall'inizio
          dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei
          principi di interoperabilita' e di  portabilita'  dei  dati
          personali e dei contenuti comunque  realizzati  o  trattati
          attraverso le soluzioni acquisite ai  sensi  del  comma  1,
          senza ulteriori oneri per il committente.  La  facolta'  di
          recesso unilaterale,  di  cui  al  periodo  precedente,  e'
          attribuita senza  corrispettivo  e  senza  oneri  di  alcun
          genere a carico dell'amministrazione. 
              4. Gli  acquisti  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          relativi a progetti coerenti con  il  Piano  triennale  per
          l'informatica   nella   pubblica    amministrazione.    Gli
          interventi  di  sviluppo  e  implementazione  dei   sistemi
          informativi devono prevedere,  nei  casi  in  cui  cio'  e'
          possibile, l'integrazione  con  le  piattaforme  abilitanti
          previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis  del  codice  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi  del
          comma 1 con le risorse disponibili a legislazione  vigente.
          Dall'attuazione della disposizione  non  derivano  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»