Art. 34 
 
            Misure a tutela delle persone con disabilita' 
 
  1. Al fine di dare  attuazione  alle  politiche  per  l'inclusione,
l'accessibilita'  e  il  sostegno  a   favore   delle   persone   con
disabilita', e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  Fondo  denominato  «Fondo   per
l'inclusione delle persone con disabilita'», con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento e' trasferito al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
(( o dell'Autorita' politica delegata )) in materia  di  disabilita',
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro
e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti
i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del  Fondo
di cui al comma 1 volte  a  finanziare  specifici  progetti.  ((  Sui
predetti decreti in materia di  infrastrutture  digitali,  inclusione
sportiva e turismo accessibile e' acquisito, rispettivamente per ogni
singolo  decreto,  il  concerto  del   Ministro   per   l'innovazione
tecnologica  e  la  transizione  digitale,  dell'Autorita'   politica
delegata in materia di sport e del Ministro del turismo. 
  2-bis. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano  i
seguenti ambiti di intervento: 
    a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche  digitali,
per le politiche di inclusione delle persone con  disabilita',  anche
destinate ad attivita' ludico-sportive; 
    b) inclusione lavorativa  e  sportiva,  nonche'  per  il  turismo
accessibile per le persone con disabilita'. )) 
  3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «35 milioni  di  euro  per  l'anno  2020»  sono
aggiunte le seguenti parole « (( e di  20  milioni  di  euro  ))  per
l'anno 2021»; 
    b) le parole «entro il 30 giugno 2021»  sono  sostituite  con  le
seguenti «entro il 31 dicembre 2021». 
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 200-bis
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo 200-bis (Buono viaggio). - 1.  Al  fine  di
          sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non
          di linea eseguito  mediante  il  servizio  di  taxi  ovvero
          mediante  il  servizio  di  noleggio   con   conducente   e
          consentire, in considerazione delle misure di  contenimento
          adottate, per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19,  un'efficace  distribuzione  degli   utenti   del
          predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un fondo, con una dotazione  di  35  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020 e di 20 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Le
          risorse del fondo sono  destinate  alla  concessione,  fino
          all'esaurimento delle  risorse,  in  favore  delle  persone
          fisicamente impedite o comunque a  mobilita'  ridotta,  con
          patologie  accertate,   anche   se   accompagnate,   ovvero
          appartenenti a nuclei familiari piu' esposti  agli  effetti
          economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da  virus
          COVID-19 o  in  stato  di  bisogno,  residenti  nei  comuni
          capoluoghi  di  citta'  metropolitane   o   capoluoghi   di
          provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento  della
          spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro
          20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31  dicembre
          2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di
          taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non
          sono cedibili, non  costituiscono  reddito  imponibile  del
          beneficiario e non rilevano ai fini del computo del  valore
          dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
              Omissis."