(( Art. 34 - bis Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi 1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad euro 1.032.914, sono trasferite, per le medesime finalita', sull'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni» della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali): «Articolo 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). - 1. - 7. Omissis 8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge. Omissis.» - Il regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119 recante "Erezione in ente morale della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, in Firenze" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1930. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati): «3. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 1998 e' concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per le attivita' di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione.»