(( Art. 34 - bis 
 
                Contributo alla Federazione nazionale 
                    delle istituzioni pro-ciechi 
 
  1. A decorrere dall'anno 2021, le  risorse  finanziarie  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20,  comma  8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla  copertura  degli
oneri relativi alla concessione del contributo annuo a  favore  della
Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di  cui  al  regio
decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall'articolo 3,  comma  3,
della legge 28 agosto 1997, n. 284,  pari  ad  euro  1.032.914,  sono
trasferite, per le  medesime  finalita',  sull'apposito  capitolo  di
spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, nell'ambito  del  programma  «Terzo  settore
(associazionismo,  volontariato,  Onlus  e  formazioni   sociali)   e
responsabilita' sociale delle imprese e delle  organizzazioni»  della
missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  8  dell'articolo  20
          della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali): 
                «Articolo  20  (Fondo  nazionale  per  le   politiche
          sociali). - 1. - 7. Omissis 
              8.  A  decorrere   dall'anno   2002   lo   stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
          24 della presente legge. 
              Omissis.» 
              - Il regio decreto 23  gennaio  1930,  n.  119  recante
          "Erezione in ente morale della Federazione nazionale  delle
          istituzioni pro ciechi, in  Firenze"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1930. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 della
          legge  28  agosto  1997,  n.  284  (Disposizioni   per   la
          prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva  e
          l'integrazione   sociale   e    lavorativa    dei    ciechi
          pluriminorati): 
                «3. In relazione alle finalita' di cui al comma 1,  a
          decorrere  dall'anno  1998  e'  concesso  alla  Federazione
          nazionale delle istituzioni  pro-ciechi  di  cui  al  regio
          decreto 23 gennaio 1930, n. 119,  un  contributo  annuo  di
          lire 2.000  milioni  per  le  attivita'  di  ricerca  e  di
          coordinamento  stabilite  dallo  statuto   della   medesima
          Federazione.»