(( Art. 34 - ter 
 
Misure per il  riconoscimento  della  lingua  dei  segni  italiana  e
  l'inclusione delle persone con disabilita' uditiva 
 
  1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della  Costituzione  e  degli
articoli 21 e 26 della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea, nonche' in armonia  con  gli  articoli  9,  21  e  24  della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006  e  ratificata  ai
sensi della legge 3 marzo  2009,  n.  18,  la  Repubblica  riconosce,
promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua  dei
segni italiana tattile (LIST). 
  2. La Repubblica riconosce  le  figure  dell'interprete  in  LIS  e
dell'interprete in  LIST  quali  professionisti  specializzati  nella
traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della  LIST,
nonche'  nel  garantire  l'interazione  linguistico-comunicativa  tra
soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione
in modalita' visivo-gestuale codificata delle espressioni  utilizzate
nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue  dei  segni
tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  del
Ministro  per  le  disabilita',   di   concerto   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definiti i percorsi  formativi  per  l'accesso
alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e  sono
altresi' definite le norme  transitorie  per  chi  gia'  esercita  le
medesime professioni alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo  31  marzo  2001,  n.  165,  promuovono  progetti
sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in  LIS
e in LIST e di sottotitolazione. 
  4. Al fine di  favorire  l'inclusione  sociale  delle  persone  con
disabilita'  uditiva,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
promuove campagne di comunicazione. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 456, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  che,  per  l'anno
2021, e' incrementato di 4 milioni di euro. 
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
458 e' sostituito dal seguente: 
    «458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro con delega in materia di  disabilita',  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le   modalita'   per
l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456». 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  5,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  2  e  3  della
          Costituzione: 
                «Articolo 2 
              La  Repubblica  riconosce  e   garantisce   i   diritti
          inviolabili  dell'uomo,  sia   come   singolo   sia   nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.» 
                «Articolo 3 
              Tutti i cittadini hanno pari dignita'  sociale  e  sono
          eguali davanti alla legge, senza distinzione di  sesso,  di
          razza, di lingua, di religione, di opinioni  politiche,  di
          condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.» 
              - Si riporta il testo degli  articoli  21  e  26  della
          Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: 
                «Articolo 21 (Non discriminazione). - 1.  E'  vietata
          qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
          sul sesso, la razza, il  colore  della  pelle  o  l'origine
          etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la  lingua,
          la  religione  o  le  convinzioni  personali,  le  opinioni
          politiche o di qualsiasi altra  natura,  l'appartenenza  ad
          una minoranza nazionale, il  patrimonio,  la  nascita,  gli
          handicap, l'eta' o le tendenze sessuali. 
              2.  Nell'ambito   d'applicazione   del   trattato   che
          istituisce la Comunita' europea e del trattato  sull'Unione
          europea e' vietata qualsiasi discriminazione fondata  sulla
          cittadinanza,  fatte  salve  le  disposizioni   particolari
          contenute nei trattati stessi.» 
                «Articolo 26 (Inserimento dei disabili).  -  L'Unione
          riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare
          di misure intese a  garantirne  l'autonomia,  l'inserimento
          sociale e professionale e la partecipazione alla vita della
          comunita'.» 
              - La legge 3 marzo 2009, n.  18  recante  "Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite   sui
          diritti  delle  persone  con  disabilita',  con  Protocollo
          opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006   e
          istituzione dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione
          delle persone con disabilita'" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 14 marzo 2009, n. 61. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  -  1.
          Omissis 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  456  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «456. In attuazione della risoluzione del  Parlamento
          europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni
          e gli interpreti di lingua  dei  segni  professionisti,  al
          fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale
          delle persone sorde e con ipoacusia,  anche  attraverso  la
          realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di
          servizi di interpretariato in  lingua  dei  segni  italiana
          (LIS)  e  videointerpretariato  a  distanza   nonche'   per
          favorire  l'uso  di   tecnologie   innovative   finalizzate
          all'abbattimento  delle  barriere  alla  comunicazione,  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  un  Fondo  per  l'inclusione
          delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento  e'
          trasferito  al  bilancio  autonomo  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 1-ter.