(( Art. 34 - ter
Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e
l'inclusione delle persone con disabilita' uditiva
1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli
articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, nonche' in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai
sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce,
promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei
segni italiana tattile (LIST).
2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete in LIS e
dell'interprete in LIST quali professionisti specializzati nella
traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST,
nonche' nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra
soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione
in modalita' visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate
nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni
tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso
alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono
altresi' definite le norme transitorie per chi gia' esercita le
medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, promuovono progetti
sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS
e in LIST e di sottotitolazione.
4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con
disabilita' uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri
promuove campagne di comunicazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno
2021, e' incrementato di 4 milioni di euro.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
458 e' sostituito dal seguente:
«458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro con delega in materia di disabilita', di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del
presente decreto. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della
Costituzione:
«Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.»
«Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.»
- Si riporta il testo degli articoli 21 e 26 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:
«Articolo 21 (Non discriminazione). - 1. E' vietata
qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua,
la religione o le convinzioni personali, le opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad
una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l'eta' o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che
istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione
europea e' vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari
contenute nei trattati stessi.»
«Articolo 26 (Inserimento dei disabili). - L'Unione
riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare
di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento
sociale e professionale e la partecipazione alla vita della
comunita'.»
- La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 14 marzo 2009, n. 61.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 456 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«456. In attuazione della risoluzione del Parlamento
europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni
e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al
fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale
delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la
realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di
servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana
(LIS) e videointerpretariato a distanza nonche' per
favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate
all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusione
delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento e'
trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.